E’ reato vendere semi con le “istruzioni per l’uso”. La Cassazione interviene sulla punibilità o no a titolo di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti della condotta di chi, avvalendosi di uno strumento di pubblicità particolarmente diffusivo, come Internet, pubblicizzi la vendita di semi di canapa indiana, utilizzabili per la coltivazione di piante da stupefacente.
La Cassazione interviene in modo convincente su una questione che ha avuto molta attenzione da parte dei mass media: la punibilità o no a titolo di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti (articolo 82 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) della condotta di chi, avvalendosi di uno strumento di pubblicità particolarmente diffusivo, come Internet, pubblicizzi la vendita di semi di canapa indiana, utilizzabili per la coltivazione di piante da stupefacente.
Il confine tra il lecito e l’illecito è molto delicato.
Occorre, infatti, ben distinguere il fenomeno della mera manifestazione del pensiero [magari espressione di un “orientamento culturale” pienamente legittimo], realizzata attraverso l’attività di pubblicizzazione della vendita di semi, che di per sé non costituisce reato, dalla concreta attività di istigazione alla coltivazione di tali semi, stavolta penalmente rilevante perché idonea a produrre sostanza stupefacente e, quindi, a favorirne l’assunzione.
Il tribunale del riesame si era attestato evidentemente sulla prima opzione interpretativa, annullando la perquisizione e il sequestro dei semi e degli accessori utilizzabili per la coltivazione.
La Corte ha invece accolto la prospettazione del pubblico ministero, secondo cui la condotta come accertata si era risolta in una condotta tale da integrare l’istigazione penalmente rilevante.
Questo il principio di diritto: “è configurabile il reato d'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti nel caso in cui, unitamente ai semi di canapa indiana, si forniscano agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione e gli strumenti idonei alla coltivazione dei semi stessi”.
L’impostazione appare giuridicamente corretta, alla luce di quale risulta la condotta in contestazione.
Perché si abbia condotta punibile, non è certamente necessario dimostrare che l’invito al consumo [qui, della droga ricavabile dalle piante] sia stato effettivamente raccolto, trattandosi di un onere probatorio, non solo, per un verso, difficilmente assolvibile per l'accusa, ma, per altro verso, neppure richiesto dalla struttura della fattispecie incriminatrice dell’istigazione ex articolo 82 del dpr n. 309 del 1990 (del resto, se l' accusa potesse dimostrare che l'invito fosse stato raccolto, il reato sarebbe configurabile tout court nella forma dell'induzione, pure prevista e punita dallo stesso articolo 82).
E' invece necessario e sufficiente dimostrare, rifacendosi alla giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi sul reato di cui all’articolo 414 c.p. (Cfr., ex pluribus, Corte costituzionale, 4 maggio 1970, n. 65; Corte costituzionale, 5 giugno 1978, n. 71; Cassazione, Sezione I, 5 novembre 1997, Galeotto), la concreta pericolosità della condotta e, quindi, la concreta idoneità della stessa a provocare l’effettiva utilizzazione di sostanze vietate (in tema, v. del resto, proprio sull'articolo 82 del dpr n. 309 del 1990, Cassazione, Sezione VI, 5 marzo 2001, Gobbi; nonché, Sezione IV, 23 marzo 2004, D'Angelo, secondo la quale, per la sussistenza del reato de quo, non è necessario che debba aversi "l'uso", ma è necessario che la condotta dell'agente, in rapporto al contesto in cui si svolge ed al contenuto delle espressioni -verbali, scritte, simboliche- utilizzate, sia "idonea concretamente" a conseguire l'effetto di indurre i destinatari delle esortazioni all'uso delle sostanze stupefacenti.).
Tale dimostrazione deve essere data rifacendosi a tutte le circostanze del caso concreto, in particolare quelle afferenti al luogo dove si è svolta la condotta ed ai destinatari dell’illecito “invito”.
In questa prospettiva, certo non sarebbe punibile la sola condotta di vendita di semi o la generica pubblicizzazione della vendita. Ma diverso discorso dovrebbe farsi [e in questo senso si è espressa la Cassazione] nella condotta di chi pubblicizzi e venda di semi di cannabis sativa con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione al fine di far sì che gli acquirenti ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, giacchè in tal modo si dà corso ad attività di istigazione, proselitismo ed induzione alla coltivazione e diffusione di sostanze droganti (in termini, cfr. Tribunale L'Aquila, 20 ottobre 2003, D'Angelo, che ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica delle bustine contenenti i semi; il ricorso avverso l'ordinanza è stato rigettato da Cassazione, Sezione IV, 23 marzo 2004, D'Angelo; di recente, in senso conforme, Sezione IV, 20 maggio Malerba, e Sezione IV, 20 maggio 2009, PM in proc. Pesce ed altro).
In coerente applicazione di tali principi, nella fattispecie incriminata, nella quale si contestava all'indagato di aver posto in vendita e pubblicizzato, tramite Internet, non solo dei semi di canapa indiana e degli altri accessori idonei alla coltivazione delle piante, ma anche DVD e libri contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi stessi per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente, la Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro sostenendo, invece, che non poteva ravvisarsi il reato di istigazione all’uso ed alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, trattandosi invece di un “mero orientamento culturale” penalmente rilevante.