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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
L'opinione
Alte cariche dello Stato e immunità

Un nuovo lodo Alfano e/o un mini-lodo Casini-Vietti?

Giorgio Marinucci
Le proposte di un "lodo Alfano bis", da varare con legge costituzionale, e/o di un "mini-lodo Casini-Vietti", con previsione di un "impedimento assoluto" del Presidente del Consiglio a comparire a giudizio, non si sottraggono a critiche di ordine politico-costituzionale. L'intervento di Giorgio Marinucci, ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Milano.

L’onorevole Casini ha definito una ‘porcheria’ il progetto di una ‘prescrizione breve’ dei procedimenti penali, e ha proposto l’emanazione di un nuovo lodo Alfano, da varare con legge costituzionale, nelle forme e con il procedimento previsto dall’art. 138 della Costituzione.

Per questa via, l’immunità processuale del Presidente del consiglio sarebbe al riparo da critiche di ordine politico-costituzionale.

Così non è.

L’onorevole Casini o non ha letto la sentenza 269/2009 della Corte Costituzionale o è stato mal consigliato: la sentenza della Corte ha infatti bollato il ‘lodo Alfano’ per una serie di violazioni del principio di uguaglianza, tra le quali - al numero 7.3.2.3 della motivazione - ha annoverato anche “la disparità di trattamento fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali” delle Camere e del Governo.

Ha spiegato la Corte:

“le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da alterare il complessivo disegno del Costituente (…) di attribuire, rispettivamente alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti , la funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di indirizzo politico ed amministrativo (art. 95 Cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares. Del pari, non è configurabile una significativa preminenza dei Presidenti delle Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari partecipano all’esercizio della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e , in quanto tali, sono soggetti alla disciplina uniforme”.

Stando così le cose, quel che (inconsapevolmente) propone l’onorevole Casini è nient’altro che il ripristino dell’immunità parlamentare prevista dal vecchio testo dell’art. 68 Cost: l’immunità processuale temporanea dovrebbe essere infatti estesa a tutti i ministri e a tutti i deputati e senatori per tutti i reati comuni (omicidi e lesioni colpose, truffe, partecipazione ad associazioni per delinquere, corruzioni, etc.etc.etc.) commessi anche prima del loro ingresso nel Governo o in Parlamento.

Temendo, forse, che un tale ritorno al passato non incontrerebbe il gradimento del suo elettorato, l’ onorevole Casini, per bocca dell’onorevole Vietti, ha indicato un’altra via d’uscita per salvare il Presidente del Consiglio, scartando la “norma porcheria” della ‘prescrizione breve’.

Si tratterebbe di non lasciare ai giudici l’accertamento di documentati impedimenti del Presidente del Consiglio a presenziare alle udienze, prevedendo con legge ordinaria ipotesi “tassative” di impedimento, ricalcate sui compiti del Presidente del Consiglio indicati dall’ art.5 della legge 23 agosto 1998 n.400, e sugli atti preparatori per lo svolgimento di quei compiti.

Presi alla lettera, quei compiti impegnerebbero il Presidente del Consiglio tutti i giorni di ogni settimana per tutti gli anni residui del suo mandato: non avrebbe giorni, e neppure ore di riposo. Si tratterebbe, in ultima analisi, di sancire per legge “l’impedimento assoluto” del Presidente del Consiglio.

Lo prevedono, con franchezza, le parlamentari Micaela Biancofore e Isabella Bertolini nel loro disegno di legge sullo stesso tema; e poco importa che l’onorevole Vietti prenda le distanze da quella loro proposta; come poco importa che etichetti la sua proposta come “un passaggio un po’ stretto”, “un ponte tibetano” su un dirupo.

Importa, invece, l’incompatibilità di questo mini-lodo con la Costituzione.

La Corte Costituzionale in più occasioni ha infatti riconosciuto ai giudici e alle parti il compito di accertare gli impegni parlamentari ostativi della presenza in dibattimento, come nel caso Previti, statuendo che “non sarebbe impossibile adattare i calendari delle udienze, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, in modo da tener conto di prospettati impegni parlamentari concomitanti dell’imputato”, soggiungendo che “è ben noto infatti che vi sono giorni della settimana (di massima, almeno il lunedì e il sabato, oltre naturalmente la domenica) e periodi dell’anno in cui non vengono programmate riunioni degli organi parlamentari” (Sentenza n. 225 del 2001).

Ed è proprio con questo spirito che si sono mossi, di comune accordo, i difensori del Presidente del Consiglio e i giudici del Tribunale di Milano, fissando per un prossimo lunedì l’udienza del processo sui diritti televisivi di Mediaset.

Il mini-lodo Vietti, se diventasse legge, avrebbe invece precluso quell’accordo, fissando a priori impedimenti sempre inderogabili del Presidente del Consiglio, per qualsivoglia lunedì o sabato di quest’anno, dell’anno prossimo e dell’anno successivo.

Il mini-lodo Vietti dimentica anche un altro perentorio insegnamento della Corte, enunciato proprio nella recente sentenza che ha annullato il ‘lodo Alfano’ (n.7.3.2.1 della motivazione): la sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire (…) contempera il diritto di difesa con le esigenze dell’esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale” – come le ipotesi “tassative” ventilate dall’onorevole Vietti.

E non si dica che una più che probabile nuova sentenza della Corte Costituzionale, bocciando quel mini-lodo, o leggi ordinarie analoghe, opererebbe come organo politico: sarebbe solo l’effetto della supremazia della Costituzione - la legge fondamentale dello Stato - sulle leggi ordinarie votate da qualsivoglia maggioranza parlamentare.

27/11/2009
Questo articolo è tratto da:
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