Non è sufficiente la dimostrazione di parentela con la vittima di mafia. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo con la sentenza depositata lo scorso 26 aprile.
La sentenza in esame presenta spunti di interesse perché riguarda i requisiti necessari per il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di rapporto parentale di un maresciallo di pubblica sicurezza ucciso dalla mafia nel 1979. La responsabilità risarcitoria dei convenuti nel giudizio civile è stata sancita da sentenza penale di condanna passata in giudicato.
La questione risolta concerneva se il risarcimento del danno morale derivante da morte causata da delitto fosse attribuibile anche ai congiunti non appartenenti alla famiglia nucleare ovvero conviventi, come parenti e affini nel caso di specie i fratelli. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato che tale danno non patrimoniale vada risarcito nel caso della perdita dimostrata del "valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima" (Cass. 6938/1993).
Successivamente, la giurisprudenza di merito aveva precisato tale criterio affermando che per il riconoscimento della legittimazione a tale domanda devono senza dubbio ritenersi aventi diritto il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, mentre per gli altri parenti e gli affini la domanda può essere riconosciuta solo se viene provato il "valido sostegno morale" venuto a mancare. (Tribunale di Trento, 19 maggio 1995).
Sulla base di questa ricostruzione giurisprudenziale il giudice riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale ai fratelli del maresciallo ucciso valutandone la quantificazione con parametri equitativi concreti. Il criterio adottato "pur rimanendo essenzialmente equitativo, offre un parametro di riferimento concreto, anche in relazione all'esigenza di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che hanno guidato la quantificazione (cfr. Cassazione civile, sez. II 11.2.1998 n. 1382): si liquida, allora, sulla base del danno morale che sarebbe spettato al defunto se, anziché morire, avesse riportato una invalidità del 100%, tenendo pure conto delle esigenze del caso di specie, e cioè dell'età della persona offesa e del dolore arrecato ai familiari per la sua morte e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere la somma liquidata il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris; ciò utilizzando un parametro di riferimento preciso, rappresentato dalle tabelle in uso presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico e del morale".
In concreto, "considerando che L.M. al momento della morte aveva cinquantasette anni, secondo i parametri adottati dal Tribunale per la determinazione del danno morale (da 1/4 alla metà rispetto alla quantificazione del danno biologico, determinato a sua volta con "criterio tabellare" ormai noto), gli sarebbe potuta spettare, se fosse rimasto in vita, a titolo di ristoro del danno morale, una somma oscillante tra euro 250.000,00 e 125.000,00 - in valuta attuale (con i dovuti arrotondamenti ad equità come il caso specifico impone)".
Nei fatti il giudice utilizza le tabelle del Tribunale di Palermo alla luce dell'età della vittima al momento del delitto, della circostanza che i fratelli avevano convissuto con essa molti anni anche dopo il suo matrimonio e la nascita dei figli, nonchè contemperando il risarcimento rispetto a quello ricevuto dalla moglie e dai figli. La somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale risulta quindi ammontare a 249.261,63€ (dei quali 124.261,66 per interessi) a ciascun fratello del maresciallo ucciso dalla mafia.