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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
MANOVRA CORRETTIVA 2010

Accertamento sintetico e redditometrico tra "vecchio e nuovo"

Paolo Parisi

Nuovo redditometro

Lo strumento con il quale il legislatore intende attuare un adeguato contrasto all’evasione in capo alle persone fisiche è il cd. redditometro, cioè un strumento standardizzato di quantificazione di una probabile ricchezza tassabile, basata su elementi di indicativi di capacità contributiva (da individuare con apposito decreto ministeriale) che verranno presi in considerazione ai fini della determinazione sintetica del reddito di un contribuente.
Il nuovo redditometro fonda la determinazione sintetica del reddito su elementi individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza: fondamentali risultano, quindi, sia la composizione del nucleo familiare che il luogo di residenza della famiglia e queste due componenti rappresenteranno “l’ossatura base” del nuovo redditometro differenziando i singoli contribuenti in classi (per meglio comprendere si pensi alla clusterizzazione negli studi di settore).
Il nuovo istituto, in sostanza, tende a costruire una griglia di indicatori idonei a stimare il reddito presunto di ogni contribuente sulla base delle spese effettuate: la famiglia verrà divisa per tipologie (single, coppie con o senza figli, giovani, anziani), per area e centro urbano e per classi di reddito.
 
ESEMPIO
Una famiglia composta di due persone che vive in Provincia di Trento necessita di un reddito non inferiore a euro 40.000; la stessa famiglia che risiede in una città della Calabria abbisogna di un reddito di euro 32.000, mentre se vivesse a Milano il reddito della famiglia dovrebbe essere almeno pari a euro 35.000.
 
Risulta chiaro che questa prima “determinazione minima di reddito sintetico” differenziata in base al nucleo familiare e all’area territoriale dovrà essere incrementata di tutte quelle spese che verranno prese in considerazione dal provvedimento ministeriale quali le spese di mantenimento del parco autovetture, le rate di mutuo o di prestiti al consumo, le spese mediche specialistiche, le spese per ristrutturazioni edilizie, le spese telefoniche per i cellulari, per l’iscrizione a un circolo di tennis o a una palestra.
 
Attenzione
Per dare avvio alla procedura di accertamento non servirà più il disallineamento tra reddito dichiarato e presunto per due periodi di imposta, ma ne è sufficiente un solo periodo e lo scostamento scende dal 25% al 20%.
Altra novità di rilievo che caratterizza il nuovo strumento accertativo è la possibilità per il contribuente di adempiere spontaneamente all’adeguamento del livello di reddito al proprio del tenore di vita.
 
In sintesi, il nuovo redditometro:
- costituisce una forma di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche;
- si basa su una presunzione legale relativa che ammette, quindi, la prova contraria. L’Amministrazione finanziaria non deve fornire ulteriori prove rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva;
- si fonda sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza;
- gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito sono determinati con apposito decreto ministeriale;
- le spese sostenute dal contribuente si intendono sostenute con redditi conseguiti nello stesso periodo di imposta;
- il contribuente potrà provare che le spese sono state sostenute anche con redditi conseguiti negli anni precedenti;
- scatterà in presenza di mancata congruità nel singolo periodo di imposta e non più, come avveniva nel sistema previgente, per due anni;
- come pure per l’accertamento sintetico puro, lo scostamento deve eccedere di almeno il 20% il reddito dichiarato;
- non tiene più in considerazione gli incrementi patrimoniali che secondo il testo ante Manovra correttiva si consideravano sostenuti con reddito del periodo e dei quattro precedenti;
- obbliga l’Amministrazione finanziaria al contraddittorio con il contribuente prima di emettere l’atto di accertamento per fornire dati e notizie;
- consente la deducibilità degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 e la detrazione degli oneri sostenuti dal contribuente.
29/07/2010
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Sull'argomento: Diritto tributario e finanziario