Legge Comunitaria 2010
Adeguamento (parziale) alle norme comunitarie delle regole IVA nel settore aeronavale
Paolo Centore
La legge Comunitaria 2010, a seguito del deferimento del Governo italiano alla Corte di giustizia operato dalla Commissione europea per l'inadempimento riguardante il regime di non imponibilità IVA, ha introdotto modifiche riguardanti il regime di non imponibilità delle operazioni nel settore aeronavale. Nel dettaglio queste riguardano la non imponibilità della
cessione di navi, con riferimento al criterio di navigazione "in alto mare", l'estensione del regime alle navi da guerra e, infine, la non imponibilità per le prestazioni rese per sopperire alle necessità delle navi e degli aeromobili. Vi è, tuttavia, una questione ancora aperta, che la legge Comunitaria non ha affrontato, riguardante il regime di non imponibilità del "catering" su navi e aeromobili.
Seppur tardivamente, il disegno di legge Comunitaria 2010, reso noto nel febbraio 2011, è stato approvato introducendo, fra l'altro, nel contesto normativo dell'IVA, le modifiche riguardanti il regime di non imponibilità delle operazioni nel settore aeronavale, adeguando l'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 a quelle della direttiva 2006/112/CE.
L'intervento normativo sul tema delle operazioni del settore aeronavale non è frutto di un'attività spontanea del nostro legislatore, ma è stato provocato dalla Commissione europea che aveva deferito il Governo italiano, ai sensi dell'art. 258 del T.F.U.E., alla Corte di giustizia per l'inadempimento riguardante il regime di non imponibilità.
La «colpa» del nostro legislatore è ora rimediata, ancorché in modo parziale, come si vedrà nel prosieguo, e può trovare una sorta di giustificazione ricordando che molte delle nostre disposizioni IVA sono frutto di una «copiatura» delle norme francesi, alle quali, appunto, il legislatore si è ispirato, almeno nel passato. Sicché, esattamente come succede nei banchi di scuola, laddove il compito copiato sia errato, il risultato non può che essere di reiterare l'errore .
Nel dettaglio dell'intervento, le modifiche riguardano la non imponibilità della cessione di navi, con riferimento al criterio di navigazione «in altomare», l'estensione del regime alle navi da guerra e, infine, la non imponibilità per le prestazioni rese per sopperire alle necessità delle navi e degli aeromobili.
30/01/2012
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