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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Lavoro autonomo

Applicazione del criterio di cassa in caso di pagamenti con assegni o bonifici bancari

Annibale Dodero

Disponibilità giuridica ed effettiva

Dalla rassegna delle prese di posizione dell’Agenzia emerge che la stessa ha elaborato un criterio di disponibilità che appare collegare la imputazione a periodo dei compensi al momento in cui il professionista consegue la disponibilità “giuridica” delle somme e non quella “effettiva”. Si è, infatti, evidenziato che, mentre in caso di pagamenti in contanti la disponibilità si ha al momento della percezione del denaro, in presenza di assegni bancari o circolari il momento rilevante è quello della loro consegna al ricevente. Allo stesso modo, in caso di pagamento tramite la carta di credito, l’Agenzia ha ritenuto che il professionista perda la disponibilità “giuridica” della somma nel momento in cui viene ordinato al delegato di estinguere il debito.
Per i bonifici bancari, considerato che l’esercente l’arte o professione non può conoscere il momento in cui il cliente ha dato l’ordine di effettuare il bonifico, si è attribuito, invece, rilievo al momento in cui [12] la somma risulta posta a disposizione del professionista sulla base della cd. data disponibile che emerge dalla documentazione bancaria in suo possesso.

Va sottolineato, comunque, che il criterio di cassa elaborato per i professionisti non coincide con quello affermato dall’Amministrazione finanziaria [13] con riguardo alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, a proposito della quale era stato chiarito che “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”, senza che assuma alcun rilevo il momento in cui quest’ultimo ne acquisisce la effettiva disponibilità.


[12] Questo momento può essere considerato derogatorio rispetto a quello della disponibilità giuridica se si enfatizza la circostanza che tale momento non corrisponde a quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito o a quello dal quale decorrono gli interessi. Appare più in linea con la disponibilità giuridica se si considera che la cd. data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
[13] Nella C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E, par. 2.1, in Banca Dati BIG, IPSOA.
31/08/2010
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