Le procedure per introdurre la mediazione e le conseguenze della omessa attivazione: proseguono le brevi riflessioni volte all'analisi comparativa delle due più importanti figure di mediazione oggetto delle più recenti riforme, la mediazione civile prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e la neonata mediazione tributaria introdotta dal D.L. n. 98/2011
I tipi di mediazione
La mediazione civile può essere facoltativa, e cioé scelta dalle parti, demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, inviti le stesse a tentare la mediazione e, infine, obbligatoria, quando essa deve essere esperita necessariamente come condizione per poter adire.
La mediazione civile è, dal 21 marzo 2011, obbligatoria nei casi di una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Sarà obbligatoria dal 20 marzo 2012 per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
La c.d. mediazione tributaria è obbligatoria per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (il valore si determina non tenendo conto di interessi e sanzioni), relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, dovrà trovare applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
In pratica per tutti gli atti tributari emessi da organi della Agenzia delle entrate, in cui sia recata una pretesa non superiore a 20.000 euro (al netto di interessi e sanzioni) notificati dopo quella data, ancorché relativi a tributi antecedenti la mediazione è dovuta.
In sede tributaria non esiste una mediazione facoltativa, restano aperte le possibilità di accertamento con adesione precedentemente previste, mentre, laddove è obbligatoria la "mediazione" è esclusa la conciliazione giudiziale
La procedura
In sede civile la procedura di mediazione civile si introduce con una domanda indirizzata all'organismo che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. In caso di più domande concorrenti tra le parti a diversi organismi di mediazione la procedura si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata la prima domanda, dovendosi tuttavia intendere come adito per primo quello di cui viene comunicato per primo l'inizio della procedura all'altra parte.
Per facilitare l'accesso alla mediazione è fatto obbligo agli avvocati di informare i clienti, per iscritto, della possibilità (o necessità, nel caso di mediazione obbligatoria) della procedura amichevole e del relativo regime fiscale agevolato. Altrimenti il contratto tra avvocato è cliente può essere annullato. Se il cliente sceglie comunque la via giudiziale, l'avviso sulla possibilità di mediazione va allegato all'atto introduttivo del giudizio. Ove l'avviso non sia allegato il giudice assegna termine per iniziare la procedura (se obbligatoria) o informa le parti della relativa possibilità.
Interessante rilevare che l'effetto interruttivo della prescrizione o di impedimento della decadenza, che di norma sono condizionati alla domanda giudiziale, sono attribuiti anche all'inizio della procedura di mediazione, ma correlati alla comunicazione dell'inizio della procedura all'altra parte (art. 5, comma 5, legge n. 28/2010). Non è chiaro se tale comunicazione possa farsi solo una volta ottenuta la designazione del mediatore e della data del primo incontro. Tale soluzione sarebbe incostituzionale, visto che farebbe dipendere la tempestività della mediazione dalla diligenza dell'organismo. E' quindi da ritenere che la parte instante possa comunicare subito all'altra l'avvio della procedura, riservandosi una ulteriore comunicazione sulla data del primo incontro.
Molto diversa è invece la procedura per la "mediazione" tributaria. Per le controversie per cui essa è prevista, il ricorrente deve, prima di avanzare il ricorso giurisdizionale, avanzare un reclamo davanti alla stessa Direzione da cui proviene l'atto impugnato.
In assenza di tale reclamo amministrativo il ricorso è inammissibile e tale inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Se anche, quindi, il ricorso giurisdizionale sia stato presentato tempestivamente entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, ma non viene presentato il reclamo amministrativo, rilevata l'inammissibilità, il provvedimento impugnabile diventa definitivo e non più suscettibile di impugnazione: al contribuente resta la sola via della autotutela.
Le conseguenze dell'omessa attivazione della procedura in materia tributaria sono pertanto assai più gravi, perché al giudice non è data la possibilità di assegnare termine per iniziare la procedura e la domanda giudiziale resta radicalmente senza effetto.
Inoltre, in sede tributaria, ciò che condiziona la ammissibilità del ricorso non è direttamente la attivazione di una mediazione, ma solo l'inizio della fase preparatoria del reclamo amministrativo, che è solo la sede nella quale può inserirsi laproposta di mediazione.
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