Novità
Tra le novità che la certificazione unica di quest’anno presenta si evidenziano:
- l’inserimento del campo relativo alla data prima occupazione utile ai datori di lavoro per conoscere la data di assunzione del lavoratore e di permettergli di applicare la maggiore detrazione d’imposta in caso di prima occupazione (punto 9);
- l’inserimento del punto 55 in cui va riportato il totale dei contributi di previdenza complementare versati per i lavoratori di prima occupazione relativamente al periodo d’imposta in corso e ai primi cinque anni di contribuzione alla previdenza complementare.
In relazione a tale valore si segnala che in base al D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, i contributi versati a previdenza complementare sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite di 5.164,57 euro annui. I lavoratori che nel primo quinquennio di partecipazione a forme pensionistiche complementari hanno versato contributi inferiori a cinque volte il limite annuo massimo pari a 5.164,57 euro, per i venti anni successivi al quinto possono usufruire di una maggiore deduzione pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente versato nei primi cinque anni.
La maggiore deduzione rispetto al limite annuo di euro 5.164,57 non può superare l’importo di 2.582,29 euro.
- la detrazione attribuita al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Nella parte B - dati fiscali - è stato introdotto il campo per la detrazione spettante al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con reddito non superiore a 35.000 euro. In seguito all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 185/2008, infatti, per tali lavoratori è prevista, in via sperimentale, una riduzione dell’IRPEF, dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale, relativamente al trattamento economico accessorio;
- le modifiche apportate alla Parte B - dati fiscali - tengono conto anche del differimento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2009, disposto dal D.L. n. 168/2009;
- “bonus” straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti.
Nella parte B è presente una nuova sezione (punto 65) disposta per l’indicazione dell’importo dell’agevolazione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 185/2008 a favore delle famiglie a basso reddito, denominato “bonus” straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti.
In tale campo andrà indicato l’importo del “bonus” erogato dal sostituto d’imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare.
Annotazioni
Novità rilevanti sono state introdotte anche in relazione alle annotazioni.
E’ stata inserita, infatti, un’ulteriore annotazione con codice BR al fine di indicare gli importi dei debiti del saldo IRPEF, dell’addizionale regionale, del saldo dell’addizionale comunale nonché dell’acconto della tassazione separata relativi all’assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione dei termini degli adempimenti fiscali a favore dei residenti nei Comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. Tale annotazione trova riscontro nell’inserimento del codice 3 nel punto 11. Il sostituto, inoltre, è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (con il codice AA) che i contribuenti devono autonomamente provvedere al versamento dei tributi dovuti alle scadenze previste dal provvedimento di sospensione.
Un’altra nuova annotazione da indicare con codice BQ concernente il differimento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2009, disposto dal D.L. 23 novembre 2009, n. 168.
Da quest’anno è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni.
Nelle annotazioni (codice BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: grado di parentela, codice fiscale, numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni, percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.
Attenzione
Le annotazioni sono utili al percipiente in caso debba redigere la propria dichiarazione dei redditi. In questa parte del certificato infatti il sostituto è obbligato a fornire importanti indicazioni in merito al reddito, al rapporto di lavoro, al lasso temporale lavorativo, alle deduzioni, ecc.
Per tutte le informazioni aggiuntive non codificate esplicitamente il sostituto nella redazione del CUD deve utilizzare il codice ZZ.
Infine si evidenzia che è stata aggiornata la tabella A contenente la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19% in base alla proroga disposta dalla Finanziaria 2009.
Le agevolazioni riguardano le spese sostenute: per l’autoaggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole anche non di ruolo con incarico annuale, per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale.