Altre operazioni
La sezione 4 rappresenta il riquadro analitico di tutte le altre operazioni diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.
Rigo VE30: in questo rigo vanno indicati gli importi relativi alle esportazioni e altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Nei singoli campi vanno indicati gli ammontari complessivi delle seguenti operazioni:
- campo 2: delle esportazioni di beni effettuate nell’anno, risultanti dalle dichiarazioni doganali, (le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari e le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea);
- campo 3: delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24);
- campo 4: delle prestazioni intracomunitarie di servizi, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24);
- campo 5: l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.
Rigo VE31: deve essere indicato l’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.
Rigo VE32: questo rigo è da considerarsi residuale e va riportato l’ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili comprese le provvigioni corrisposte agli intermediari con rappresentanza dalle agenzie di viaggio.
È bene rammentare che le operazioni indicate nel rigo VE32 non concorrono alla formazione del plafond.
Attenzione
Vanno, altresì, comprese nel rigo VE32 le provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari con rappresentanza per i servizi resi all’interno della Comunità europea.
Rigo VE33: viene indicato l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
I contribuenti che hanno fruito per l’anno 2009 della dispensa di cui all’art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Attenzione
Per i contribuenti che hanno effettuato operazioni esenti risulta necessaria la compilazione della sezione 3-A del quadro VF.
Rigo VE34: questo rigo è dedicato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge.
Vanno riportati:
- l’ammontare delle operazioni divenute imponibili a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 come modificato dalla legge n. 326/2003 per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta (reverse-charge). Le cessioni di beni di cui all’art. 74, commi settimo e ottavo, effettuate nei confronti di privati consumatori, sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie, e pertanto devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE;
- le cessioni di oro da investimento (e diverso da quello per investimento) divenute imponibili a seguito di opzione effettuate in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta;
- le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori;
- le cessioni di fabbricati strumentali assoggettati al reverse charge ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972.
Rigo VE35: va riportato l’importo relativo alle operazioni non soggette all’imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.
Rigo VE36: va indicato l’ammontare delle operazioni effettuate nell’anno nei confronti dello Stato, e degli altri soggetti di cui all’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, con IVA esigibile negli anni successivi e che non vanno, quindi, inserite nelle prime due sezioni del quadro VE.
Attenzione
Nel rigo VE36 vanno indicate le operazioni effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008 per quali il contribuente ha fruito del regime dell’IVA per cassa.
Rigo VE37: deve essere indicato, per diminuire il volume d’affari (ma senza essere preceduto dal segno “meno”) l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2009 si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE9 e nei righi da VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel 2009.
Rigo VE38: vanno indicate le operazioni (al netto dell’IVA) non rientranti nel volume d’affari che sono:
- le cessioni di beni ammortizzabili;
- i passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma;
- le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati e d’antiquariato.
Volume d’affari
Nel rigo VE40 della sezione 5 viene determinato il volume d’affari sommando gli importi indicati ai righi VE23, colonna 1, e ai righi da VE30 a VE36 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE37 e VE38.
VE23 colonna 1 + (da VE30 a VE36) -
[VE37 + VE38]