Detrazione IVA per gli acquisti intracomunitari
L’analisi del luogo impositivo degli acquisti intracomunitari è essenziale per risolvere la questione pregiudiziale posta al vaglio della Corte di giustizia. Essa riguarda la possibilità, per il promotore della triangolazione che non abbia comprovato l’avvenuta tassazione a destinazione dei beni, di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti intracomunitari posti in essere.
Riepilogando i fatti in causa, due imprese stabilite nei Paesi Bassi hanno acquistato beni presso fornitori di altri Stati membri per poi rivenderli ai propri clienti secondo lo schema previsto per le triangolazioni comunitarie. Né i fornitori, né le imprese olandesi esponevano l’IVA in fattura, in quanto le operazioni venivano considerate cessioni intracomunitarie; l’Amministrazione finanziaria ha contestato la detrazione dell’IVA esercitata dalle imprese olandesi sugli acquisti intracomunitari posti in essere in qualità di soggetti intermedi, ritenendola illegittima.
La soluzione offerta dai giudici europei è a favore del Fisco. Lo “scollamento” esistente tra il territorio di identificazione e quello di destinazione dei beni, pur comportando la tassazione dell’acquisto intracomunitario nel Paese di identificazione del cessionario, non consente, per ciò solo, di recuperare la relativa imposta. Se, infatti, i beni non sono stati materialmente introdotti in tale Paese, come è accaduto nelle fattispecie prese in considerazione, la detrazione deve ritenersi preclusa.
soluzioni operative
Detrazione IVA
Nelle triangolazioni, l’eventuale imponibilità ai fini IVA dell’acquisto intracomunitario nel Paese di identificazione del promotore non giustifica la detrazione dell’imposta perché l’operazione passiva non sia, tecnicamente, un acquisto intracomunitario, visto che i beni sono destinati ad un diverso Paese membro.
Quest’ultima, espressamente riconosciuta per gli acquisti intracomunitari imponibili dall’art. 168, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE
[1], presuppone, pertanto, che l’operazione rivesta tale natura nello Stato membro di identificazione; questa condizione ricorre quando il Paese di identificazione coincide con quello di arrivo dei beni, come si verifica per le operazioni intracomunitarie “dirette”, nelle quali i beni vengono trasferiti, senza passaggi intermedi, dal Paese del cedente a quello del cessionario. Per contro, nelle triangolazioni, l’eventuale imponibilità dell’acquisto intracomunitario nel Paese di identificazione del promotore non giustifica la detrazione dell’imposta perché l’operazione passiva non è, tecnicamente, un acquisto intracomunitario, visto che i beni sono destinati ad un diverso Paese membro.
La Corte europea aggiunge, infine, che il diritto di detrazione non può essere riconosciuto in sostituzione del meccanismo di riduzione della base imponibile, diretto a correggere la doppia imposizione; anche perché il promotore della triangolazione, se potesse esercitare la detrazione, non sarebbe più incentivato a comprovare la tassazione dei beni nello Stato membro di arrivo, mettendo così a rischio l’obiettivo, più volte ricordato, del regime intracomunitario, volto a garantire l’imposizione nel luogo di consumo finale.
[1] Corrispondente all’art. 17, par. 2, lett. d), della VI direttiva. Per la normativa interna, cfr. art. 45 del D.L. n. 331/1993.