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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Crediti compensabili e limiti all'utilizzo

I vantaggi della compensazione di ritenute IRPEF con i debiti dell'associazione

Nicola Forte

I vantaggi per le associazioni professionali

Da un primo esame della “nuova” interpretazione sembra che le associazioni professionali non abbiano alcun vantaggio. Infatti si potrebbe osservare che, se da una parte per effetto della compensazione non si verserebbe nelle casse dell’Erario alcuna somma, dall’altra le associazioni medesime saranno obbligate a “restituire” agli associati i crediti utilizzati. In pratica l’unica differenza riguarderebbe il destinatario finale delle predette somme, ma a ben vedere non è così.
Innanzitutto è agevole osservare che l’esigibilità dell’IVA è nella maggior parte dei casi del tutto “sganciata” rispetto agli effetti finanziari delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Infatti l’IVA diviene esigibile e fa sorgere il debito del contribuente nei confronti dell’Erario avendo riguardo al momento dell’effettuazione delle operazioni individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ad eccezione delle operazioni ad esigibilità differita individuate dalla disposizione citata, ovvero nei casi in cui trovi applicazione il nuovo “regime IVA di cassa”, il debito IVA sorge indipendentemente dall’avvenuto incasso delle fatture emesse. Pertanto l’associazione potrebbe trovarsi in una situazione di “insufficiente” liquidità a fronte di fatture emesse di rilevante ammontare e non ancora incassate e sotto questo profilo la possibilità di compensare il debito nei confronti dell’Erario rappresenta un indubbio vantaggio.
La compensazione fa sorgere, contestualmente e come già ricordato, un debito nei confronti dell’associato che non ha utilizzato le ritenute IRPEF. Tuttavia gli associati e la medesima associazione potranno trovare un accordo soddisfacente circa i tempi entro cui effettuare la restituzione della somma. In pratica potrà essere individuata una scadenza entro cui effettuare la restituzione della somma all’associato sicuramente più rapida rispetto ai tempi di rimborso mediamente praticati dall’Erario. Allo stesso tempo una restituzione dilatata nel tempo, anche in più soluzioni, potrebbe consentire all’associazione medesima di incassare almeno in parte le fatture emesse e quindi trarre un evidente vantaggio di tipo finanziario.
La “nuova” opportunità indicata dal Fisco consente una più razionale gestione dei flussi finanziari a vantaggio sia delle associazioni professionali, sia dei componenti che vi fanno parte.
Il problema e la soluzione
Scelta di attribuzione all’associazione
delle ritenute residue
- L’Agenzia delle entrate non ha indicato espressamente se la scelta di attribuire all’associazione le ritenute residue debba essere effettuata da tutti i soci o associati.
- Si ritiene che la scelta non debba essere necessariamente “totalitaria”. Diversamente, ciascun associato, prima di manifestare autonomamente la propria volontà, dovrebbe attivarsi per conoscere la volontà degli altri componenti dell’associazione. In questo caso, la volontà contraria anche di un solo componente farebbe venire meno la possibilità di fruire del beneficio e tale scelta non sembra essere coerente con le esigenze che l’interpretazione evolutiva dell’Agenzia delle entrate ha inteso perseguire.
Una scelta congiunta o disgiunta?
L’Agenzia delle entrate non ha indicato espressamente se la scelta di attribuire all’associazione le ritenute residue debba essere effettuata da tutti i soci o associati. In un altro intervento pubblicato in questa Rivista[1] è stato ritenuto non necessaria l’adesione totalitaria degli stessi.
Tale soluzione è sicuramente condivisibile ed è agevole individuare ulteriori elementi a sostegno della correttezza di tale interpretazione. A tal proposito deve essere ricordato come la volontà di “lasciare” all’associazione l’utilizzo delle ritenute “residue” debba essere manifestata con un atto avente data certa, ovvero nello statuto dell’associazione medesima. Risponde sicuramente a tali caratteristiche l’effettuazione di una comunicazione a mezzo e-mail tramite un sistema di posta elettronica certificata, ovvero tramite una raccomandata in plico senza busta. Pertanto, se si condivide tale affermazione, è evidente come la scelta non debba essere necessariamente “totalitaria”. Diversamente, cioè sostenendo la necessità di un accordo preventivo di tutti gli associati, ciascuno di essi, prima di manifestare autonomamente[2] la propria volontà, dovrebbe attivarsi per conoscere la volontà degli altri componenti dell’associazione. In questo caso, oltre alle conseguenti complicazioni, la volontà contraria anche di un solo componente farebbe venire meno la possibilità di fruire del beneficio e tale scelta non sembra essere coerente con le esigenze che l’interpretazione evolutiva dell’Agenzia delle entrate ha inteso perseguire.


[1] Cfr. G. Ferranti, op. loc. ult. cit.
[2] Cioè senza manifestare la scelta all’interno dell’atto costitutivo.
 
11/03/2010
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