Quadro VF
Il quadro VF è stato completamente modificato in quanto ingloba ora sezioni precedentemente riportate nei quadri VA (informazioni e dati relativi all’attività) e VG (determinazione dell’IVA ammessa in detrazione)dell’IVA/2009. Il quadro VG risulta infatti essere stato soppresso nel nuovo modello. Il nuovo quadro VF è quindi costituito ora da 4 sezioni:
· SEZIONE 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;
· SEZIONE 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni ed acquisti da San Marino;
· SEZIONE 3 - Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione:
- 3/A - operazioni esenti;
- 3/B - imprese agricole (art. 34);
- 3/C - casi particolari;
· SEZIONE 4 - IVA ammessa in detrazione.
Nel quadro dovranno essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell’anno 2009 sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate nello stesso anno.
Solo da una prima presentazione della nuova veste grafica si comprende quindi facilmente quanto sia stato ampliato il contenuto informativo del quadro che precedentemente contava di un’unica sezione.
E’ importante evidenziare che il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi o territori fuori della Unione europea (cfr. Tavola n. 1).
Nella sezione 1 è stato eliminato, rispetto al mod. IVA/2009, il rigo VF12, un rigo di somma parziale relativa agli importi esposti nei righi antecedenti, che riguardavano (come tutt’ora) gli acquisti e le importazioni imponibili distinti per aliquota d’imposta o per percentuale di compensazione. La sezione I, dunque, ripercorre le stesse informazioni che dovevano essere riportate nella precedente versione del quadro VF.
E’ stato inoltre migliorato il riferimento alle operazioni con IVA differita, attraverso l’indicazione dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.
Rispetto a quanto detto, nel modello IVA- base non viene data evidenza al rigo VF12, relativo agli acquisti intervenuti con utilizzo del plafond, in quanto l’utilizzo di tale modello semplificato risulta inibito per i soggetti che hanno dato luogo a dette operazioni (cfr. Tavola n. 2).
E’ stata istituita la sezione 2 nella quale è richiesta l’indicazione del totale degli acquisti e delle importazioni registrati, delle variazioni e degli arrotondamenti e del totale dell’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni imponibili. Tale totale risulta essere lo stesso che chiudeva, negli ultimi righi del modello, il quadro VF nella versione precedente. Nella sezione sono stati anche introdotti i righi VF23 e VF24: il primo rigo richiede l’esposizione dettagliata degli acquisti intracomunitari, delle importazioni e degli acquisti da San Marino; il secondo rigo riguarda la ripartizione degli acquisti registrati nell’anno. Deve essere al riguardo evidenziato che l’introduzione di detti righi non comporta un aggravio quantitativo delle informazioni che il contribuente deve fornire rispetto alla precedente dichiarazione, ma una semplice riorganizzazione delle stesse informazioni, dato che nel modello relativo allo scorso anno era richiesta l’esposizione delle stesse all’interno del quadro VA: le informazioni richieste al rigo VF23 andavano indicate nella sezione 3 (righi da VA30 a VA35), quelle da indicare ora nel rigo VF24 dovevano essere indicate al rigo VA3. Anche dunque le regole di quantificazione del dato non variano.
Vista la limitazione all’utilizzo del modello semplificato IVA base, inerente i soggetti che non devono avere effettuato operazioni con l’estero, detto modello, a differenza di quello ordinario non riporta il rigo VF23, relativo alla suddivisione degli acquisti tra importazioni ed acquisti intracomunitari (cfr. Tavola n. 3).
E’ stata quindi istituita la sezione 3 del quadro VF, relativa alla determinazione dell’IVA ammessa in detrazione: sostanzialmente tale sezione, suddivisa in 3 sottosezioni, è riservata ai soggetti destinatari dei regimi speciali IVA caratterizzati da specifiche modalità di determinazione dell’imposta detraibile ovvero dai soggetti che effettuano operazioni esenti. La nuova sezione accoglie alcuni dei dati contenuti nel quadro VG modello IVA/2009. Da quest’anno, nell’ambito del quadro VF viene chiesto al contribuente di indicare il metodo adottato per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (rigo VF30). Al rigo VF34, colonne da 1 a 7, i soggetti che effettuano un’attività esente ed applicano il pro-rata dovranno dare indicazione del calcolo della percentuale di detrazione.
La compilazione di uno specifico riquadro è prevista esclusivamente per i soggetti che effettuano operazioni esenti o che applicano il regime speciale per l’agricoltura e ciò in considerazione della specificità di tali situazioni. Inoltre, nella sezione sono stati istituiti i righi da VF53 a VF55, per la gestione delle operazioni esenti occasionali, delle cessioni occasionali di beni usati e delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale che lo scorso anno erano rappresentate nell’ambito del quadro VA (sezione 2, righi VA20 e VA21 e rigo VA7).
Anche in relazione alla precedente sezione nel modello semplificato IVA base vengono meno tutti i riferimenti alle operazioni con l’estero ed all’utilizzo del plafond o alla determinazione dell’IVA con metodologie particolari: pertanto il modello semplificato non riporta:
· il rigo VF35 relativo ad operazioni con l’estero;
· il rigo VF36 relativo al particolare regime degli operatori dell’oro;
· i righi da VF38 a VF53 relativi al regime delle imprese agricole.
Tutti gli altri righi vengono pertanto riproposti invariati anche nel modello IVA-base (cfr. Tavola n. 4).
In presenza di regimi speciali che prevedono la detrazione in misura forfetaria (agriturismo, spettacoli viaggianti, attività agricole connesse, ecc.) viene richiesto unicamente di indicare nel rigo VF57 l’importo che risulta dall’applicazione della percentuale di forfetizzazione di competenza.