Definizione di volume d'affari
Il volume di affari corrisponde alla somma delle operazioni attive effettuate e registrate, ovvero soggette a registrazione, con riferimento all’anno solare, compreso l’imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita. Questo significa che in detto concetto vi rientrano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, non imponibili ed esenti fatturate nell’anno solare, anche se i relativi termini di registrazione non sono scaduti nell’anno stesso.
Operazioni escluse dal volume d’affari
Non concorrono al volume di affari:
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le operazioni fuori campo IVA e cioè escluse dal campo di applicazione;
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le cessioni di beni ammortizzabili compresi i diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessione nonché i marchi di fabbrica di cui all’art. 2425, n. 3, c.c.;
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i passaggi interni di beni e servizi tra più attività separate dello stesso soggetto di cui all’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972;
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le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno d’imposta 2009;
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i compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di biglietti;
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l’IVA addebitata ai clienti o inclusa nei corrispettivi.
Attenzione
I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2010 si avvalgono del regime per i contribuenti minimi devono indicare nella presente dichiarazione anche l’imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Tali operazioni devono essere indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e, nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE37.
Variazioni in aumento o in diminuzione
Nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni in aumento o in diminuzione emesse e registrate con riferimento allo stesso anno solare di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, tutte le operazioni effettuate:
Dispensa dagli adempimenti “ex” art. 36-bis
I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 e hanno effettuato nel 2009 anche operazioni imponibili, sono tenuti ad indicare nel quadro VE le operazioni imponibili effettuate nonché le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, le quali risultano comunque assoggettate all’obbligo di fatturazione e di registrazione nelle scritture contabili.