Composizione del quadro VE
Il quadro è suddiviso in cinque sezioni:
1) conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;
2) operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;
3) totale imponibile e imposta;
4) altre operazioni;
5) volume d’affari.
Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da parte di agricoltori esonerati (in caso di superamento del limite di un terzo)
La sezione 1 è riservata:
- ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell’art. 34, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, con l’applicazione delle percentuali forfetarie di compensazione fissate con D.M. 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e da ultimo con D.M. 23 dicembre 2005;
- agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, cioè che nell’anno precedente non hanno superato il limite di volume d’affari di euro 7.000, che alla fine dell’anno hanno superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Attenzione
Qualora alla fine dell’anno solare tali soggetti riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici resta ferma per l’intero anno solare l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse (queste ultime da indicare nella sezione 2).
Determinazione degli imponibili
Gli importi delle operazioni imponibili da indicare nella prima colonna devono essere suddivisi in base alle percentuali di compensazione risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d’imposta. Detta indicazione sarà agevolata per il soggetto che utilizza il registro delle fatture emesse nel quale gli imponibili risultano già suddivisi per aliquota.
Nei casi di contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio, nei confronti dei privati consumatori, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento possono avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l’annotazione dell’ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.
Per queste ultime operazioni deve essere determinato l’ammontare complessivo delle operazioni al netto dell’IVA incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall’applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d’imposta:
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Aliquota
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Percentuale
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2%
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1,95%
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4%
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3,85%
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8,50%
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7,85%
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10%
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9,10%
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20%
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16,65%
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ovvero, in alternativa all’adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l’ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 110 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all’unità più prossima. Per le aliquote 7, 7,3, 7,5, 8,3, 8,8 e 12,3 la determinazione dell’imponibile deve essere effettuata dividendo l’ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,3, 107,5, 108,3, 108,8 e 112,3 e moltiplicando il quoziente per 100, con l’arrotondamento per difetto o per eccesso all’unità di euro più prossima.
Esempio di scorporo dell’IVA
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Corrispettivi totali al 20%
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2.000
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2.000 X 16,65%
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333
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Imponibile
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1.667
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Imposta
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333
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Gli importi così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell’aliquota prestampata, arrotondati all’unità di euro. L’imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati all’unità di euro.
Compilazione dei righi da VE1 a VE9
In questi righi vanno indicati, in corrispondenza dell’aliquota prestampata, gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2009 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno. L’imposta si determina moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione.
Operazioni imponibili agricole e operazioni
imponibili commerciali o professionali
La sezione 2 deve essere compilata dai seguenti soggetti:
- da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui al primo comma dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nell’anno 2009 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni;
- dalle imprese agricole miste, in base all’art. 34, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla parte I della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 nonché le eventuali prestazioni effettuate;
- dagli agricoltori esonerati che abbiano effettuato le operazioni sopradescritte superando il limite di 1/3.
Nel concetto di operazioni imponibili diverse da quelle indicate nell’art. 34, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 rientrano quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell’ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all’attività di produzione agricola propriamente detta, quali:
- le cessioni di prodotti agricoli compresi nella parte II della tabella A;
- le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi in misura pari o superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento, per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione.
Determinazione degli imponibili
Per particolari operazioni la determinazione dell’imponibile deve seguire regole specifiche: è il caso, ad esempio, degli editori che fruendo di una riduzione della base imponibile devono indicare nel quadro VE l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
Attenzione
Per le cessioni di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, in questa sezione deve essere indicata la parte dei corrispettivi assunta quale base imponibile per l’applicazione dell’imposta: ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 la base imponibile è determinata applicando al corrispettivo di cessione la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell’acquisto.
Le imprese fornitrici di lavoro interinale non devono comprendere nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali (che il soggetto che utilizza prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere) effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo. I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22, per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall’acquirente, devono determinare l’ammontare complessivo delle operazioni al netto dell’IVA incorporata.
Compilazione dei righi da VE20 a VE22
In questi righi vengono riportati rispettivamente:
- nella prima colonna: gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2009, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna: gli importi della relativa imposta.
In tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell’imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell’art. 38-quater, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, per le quali, nell’anno d’imposta, l’acquirente non abbia restituito al cedente l’esemplare della fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. Nei casi in cui l’acquirente abbia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all’operazione e nell’anno d’imposta, la fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all’imposta rettificata, nel rigo VE24, al fine del recupero dell’IVA (in tal caso la relativa imposta non deve essere compresa nel quadro VF). Nei casi in cui la restituzione della fattura avvenga dopo il 31 dicembre 2009, la medesima variazione in diminuzione sarà indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all’anno 2010.