Log in

mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
Condividi
L'Opinione
Compensazioni IVA

L'Istituto di Ricerca DCEC spiega i controlli preventivi

Nicola Forte

L'apposizione del visto di conformità

L’apposizione del visto di conformità diviene un adempimento obbligatorio solo laddove il contribuente abbia effettuato compensazioni di importo superiore a 15mila euro. In questo caso il legislatore ha inteso coinvolgere nell’attività di controllo preventivo soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria dotati di particolari requisiti professionali. Tuttavia è stato precisato come l’adempimento in oggetto riguardi esclusivamente i crediti annuali risultanti dalla dichiarazione IVA annuale. Viceversa l’adempimento non è richiesto qualora il contribuente benefici di compensazioni infrannuali anche per importi superiori al predetto limite massimo.
Un ulteriore aspetto meritevole di essere evidenziato riguarda il caso in cui il contribuente, ai fini della tenuta delle scritture contabili, si avvalga di un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In questo caso, secondo l’Agenzia delle entrate, è comunque possibile rivolgersi ad un soggetto abilitato all’apposizione del visto o ad un CAF - imprese, i quali, una volta incaricati, sono tenuti a svolgere i controlli e a predisporre la dichiarazione. A tal proposito sembra corretto ritenere che, dopo aver svolto l’attività di controllo, il professionista incaricato che ha altresì predisposto la dichiarazione IVA annuale è obbligato ad effettuare la trasmissione telematica della stessa. Infatti, una volta che il contribuente ha incaricato un professionista per la redazione della dichiarazione annuale, quest’ultimo soggetto risulta anche obbligato ad effettuare la trasmissione telematica della stessa.
Il parere dell’istituto di ricerca
Mancato ottenimento
del visto di conformità
Nell’ipotesi in cui un contribuente che, avvalendosi per la tenuta della contabilità di un professionista che può apporre il visto di conformità, non ottenga da quest’ultimo il rilascio del visto stesso, secondo la circolare n. 14/IR del 2010 dell’Istituto di Ricerca, non sembra possibile rivolgersi ad un altro professionista o ad un CAF imprese per colmare il “rifiuto” all’apposizione del visto. In pratica tale possibilità sarebbe limitata ai soli casi in cui il tenutario non è abilitato all’adempimento e non alle diverse fattispecie che inducono il professionista (abilitato) a negare l’apposizione del visto in mancanza dei presupposti.
L’Istituto di Ricerca prende poi in esame la diversa ipotesi di un contribuente che, avvalendosi per la tenuta della contabilità di un professionista che può apporre il visto, non ottenga da quest’ultimo il rilascio del visto stesso. Secondo la circolare in commento dell’Istituto di Ricerca, in questo caso non sembra possibile rivolgersi ad un altro professionista o ad un CAF imprese per colmare il “rifiuto” all’apposizione del visto. In pratica tale possibilità sarebbe limitata ai soli casi in cui il tenutario non è abilitato all’adempimento e non alle diverse fattispecie che inducono il professionista (abilitato) a negare l’apposizione del visto in mancanza dei presupposti. Ad esempio potrebbe verificarsi che il professionista, considerando comunque l’attività di apposizione dei visti piuttosto limitata, non intenda stipulare un’apposita polizza assicurativa. In questo caso il contribuente potrà rivolgersi ad un altro soggetto.
A proposito delle operazioni di controllo, alcune perplessità desta l’affermazione dell’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E[1], secondo cui, ove il credito IVA sia di importo maggior del volume d’affari, è necessaria la verifica dell’integrale corrispondenza tra i dati esposti nelle scritture contabili e la relativa dichiarazione. Secondo il Fisco, la genesi del credito IVA non appare giustificata dall’attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, ma l’Istituto di Ricerca ha correttamente espresso alcune perplessità su tale affermazione. Infatti tale situazione si presenta con una certa frequenza per le imprese durante la fase di start-up. In queste situazioni è assolutamente normale che il credito IVA sia superiore rispetto al volume d’affari dell’anno e la necessità di effettuare una verifica integrale dei predetti documenti rappresenta, almeno con riferimento a tali fattispecie, una cautela eccessiva.


[1] Cit. nota 1.
02/03/2010
Pag 5/5
 
Condividi
Questo articolo è tratto da:
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
0 Commenti

Utente
Commento
Data
Scrivi il tuo commento
Sull'argomento: IVA e imposte indirette
Manuale dell'Imposta sul valore aggiunto
Editore: Ipsoa
€ 135,00
IVA 2012
Editore: Ipsoa
€ 89,00
Versione eBook € 62,30 +IVA
Memento Pratico - IVA 2012
Editore: Ipsoa Francis Lefebvre
€ 105,00
Dichiarazione IVA - 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
L'IVA
Editore: Ipsoa
€ 178,00
eBook - Decreto Monti
Editore: Ipsoa
€ 9,90 +IVA
Codice Tributario - il fisco 2012
Editore: il Fisco
€ 68,00
Versione eBook € 47,60 +IVA
eBook - IVA: Le novità 2011
Editore: Ipsoa
€ 6,90 +IVA
La nuova IVA europea e nazionale
Editore: Ipsoa
€ 75,00 (-10%) € 67,50
IVA: il presupposto della territorialità
Editore: Ipsoa
€ 35,00 (-10%) € 31,50
Versione eBook € 24,50 +IVA