I soggetti esonerati
Non sono tenuti, invece, ad effettuare la comunicazione dati IVA:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10;
- i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ed abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
- i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno 2009;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta 2009 solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali,limitatamente a quelle che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398: associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario;
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
-
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
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le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
Attenzione
Il volume d’affari complessivo a cui deve farsi riferimento ai fini della comunicazione dati si riferisce a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA (Ministero delle finanze, C.M. 31 maggio 2000, n. 113/E).
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le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art, 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio (ex art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo, introdotto dall’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78).
Attenzione
Nell’elenco dei soggetti esonerati sono stati inseriti i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro febbraio, sulla base delle modifiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 dall’art. 10 del decreto anticrisi, D.L. n. 78/2009, vale a dire i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio per poter utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a 10.000 euro. In pratica la norma stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2010 chi intende compensare il credito IVA 2009 in F24 per importi superiori a 10.000 euro deve prima aver presentato la dichiarazione e solo successivamente potrà effettuare le compensazioni in F24. Dato che la dichiarazione IVA può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2010 per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA a febbraio la presentazione della comunicazione dati IVA diventa un adempimento superfluo. Per coloro che invece non presentano la dichiarazione IVA a febbraio ma solo successivamente, resta l’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.