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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Dichiarazioni: termini e modalità

La comunicazione dati IVA 2010

Paola Mazza

Gli obblighi per i non residenti

I soggetti non residenti in Italia debbono adempiere ai loro obblighi in modo diverso a seconda della struttura organizzativa esistente nel nostro Paese: rappresentante fiscale, identificazione diretta, stabile organizzazione.
Rappresentante fiscale
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art. 17, secondo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l’indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell’anno 2009.
Identificazione diretta
I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell’anno 2009.
Attenzione
In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d’imposta ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un’unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.
Stabile organizzazione
A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 17, secondo comma, dall’art. 11 del D.L. n. 135/2009, in vigore dal 26 settembre 2009, conseguenti alla necessità di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria dell’IVA il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA.
In particolare, in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione.
In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell’anno 2009.
Per i soggetti non residenti che, in virtù della previgente normativa, hanno operato in Italia sia mediante stabile organizzazione che mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta, la stabile organizzazione deve presentare due distinte comunicazioni dati:
- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta nella frazione d’anno cui si riferisce la comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima della chiusura della partita IVA relativa.
05/02/2010
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