Raddoppio dei termini di accertamento
Ulteriore elemento di novità del D.L. n. 194/2009 di riapertura dei termini per aderire allo scudo è rappresentato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, relativo alla presunzione di redditività per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata, presunzione legale che, si ricorda, non si applica ai soggetti che aderiscono allo scudo.
Per effetto della citata novella, il termine per gli accertamenti (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), conseguenti all’applicazione della presunzione per la quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, sono raddoppiati.
Si tratta di una disposizione che ricalca il raddoppio dei termini in connessione alla commissione di reati.
Di tale novella sorprende innanzitutto l’estensione al comparto dell’IVA, posto che la
ratio dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009 è quella di introdurre uno strumento di ricostruzione del reddito che tipicamente (soprattutto laddove si decida di qualificare i redditi esteri come redditi di capitale) non ha contatti con tale materia. Quindi, probabilmente, l’art. 12 del D.L. n. 78/2009 che, come più volte si è sottolineato, si caratterizza per una indeterminatezza tale da renderne davvero difficile l’applicazione
[1], negli intendimenti del legislatore può avere anche impatti ai fini IVA, circostanza che acuisce le perplessità su tale norma, anche in considerazione del fatto che i soggetti interessati dalla stessa non sono tipicamente soggetti che realizzano operazioni rilevanti ai fini di tale tributo.
In ogni caso, il raddoppio dei termini, che già in linea generale sembra ledere il principio della certezza dei rapporti giuridici, applicato con riferimento a tale norma crea ulteriori perplessità connesse al fatto che il contribuente sembra restare esposto al rischio di subire accertamenti per un periodo di tempo davvero irragionevole. Ciò anche perché la norma, pur essendo pacificamente una norma sostanziale con effetti solo per il futuro, di fatto rischia di avere una portata retroattiva per la scelta (implicita e discutibile) di un criterio di assoggettamento a tassazione diverso rispetto a quello utilizzato dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 con riferimento all’accertamento sintetico. Ebbene, per effetto di tale criterio, gli imponibili in questione potrebbero essere attratti a tassazione per la loro totalità nel periodo di imposta in cui vengono contestati, sì che dal 1° luglio 2009 potrebbero essere attratte a tassazione anche fattispecie impositive configuratesi in anni passati.
Sul punto, peraltro, si ritiene condivisibile l’opinione di chi sostiene che per l’operatività del raddoppio in tale ambito sia necessario un
quid pluris, e cioè la possibilità di azionare l’accertamento “sulla base della presunzione”
[2]. In sostanza, posto che l’utilizzo della presunzione, in applicazione di quel canone che vuole che anche le presunzioni legali siano caratterizzate da ragionevolezza e verosimiglianza e non da sterili automatismi, dovrebbe essere preceduto da un contraddittorio con il contribuente, la dilatazione dei termini si dovrebbe applicare solo laddove tale contraddittorio non si concluda in modo favorevole per il contribuente e quindi gli elementi acquisiti possano essere posti alla base di un avviso di accertamento (occorre pertanto quanto meno evitare una strumentalizzazione del raddoppio, confinando la sua operatività a quegli accertamenti che siano veramente basati sull’art. 12 del D.L. n. 78/2009).
[1] Cfr., da ultimo, A. Tomassini,
Il nuovo scudo fiscale, IPSOA, 2009, Cap. VIII, pag. 166.
[2] M. Poggioli, “La presunzione di evasione “per equivalente” tra procedimento ed irretroattività”, in
Corr. Trib. n. 8/2010, pag. 590.