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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Imposte sul reddito

Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali

Giuseppe Zizzo

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Tra le procedure citate dall’art. 101, comma 5, non figurano gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare ([1]). Questi accordi, benché unitari (in quanto stipulati dall’imprenditore con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti), richiedono l’adesione dei creditori coinvolti, e dunque una trattativa con ciascuno di essi in ordine alla percentuale del credito da soddisfare e/o ai tempi dell’adempimento.
La loro attitudine a consentire a detti creditori la deduzione di una perdita corrispondente alla parte di credito per la quale (eventualmente) si conviene la rinuncia deve dunque essere valutata alla stregua dei criteri ritenuti valevoli per gli atti di disposizione dei crediti, come le rimessioni totali o parziali, le transazioni, le cessioni.
Soluzioni operative
Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’attitudine degli accordi di ristrutturazione dei debiti a consentire ai creditori coinvolti la deduzione di una perdita corrispondente alla parte di credito per la quale (eventualmente) si conviene la rinuncia deve essere valutata alla stregua dei criteri ritenuti valevoli per gli atti di disposizione dei crediti, come le rimessioni totali o parziali, le transazioni, le cessioni. In queste ipotesi la perdita deve essere rilevata nel periodo d’imposta in cui diviene efficace l’atto dispositivo, e l’imprenditore si priva così della titolarità del credito.
In queste ipotesi la perdita deve essere rilevata nel periodo d’imposta in cui diviene efficace l’atto dispositivo, e l’imprenditore si priva così della titolarità del credito ([2]). Il venire meno della titolarità del diritto implica infatti la realizzazione della perdita (per la parte del credito non compensata da un’attribuzione patrimoniale sostitutiva), rendendo il riferimento agli elementi certi e precisi del tutto inutile. L’indagine sulla loro ricorrenza conta infatti solo sino a quando permane la titolarità del credito, fornendo in tale situazione una via di accesso alla rilevazione di un decremento patrimoniale (la perdita) giuridicamente non (ancora) realizzato.
Non si può dunque concordare con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti considerati non permettono di per sé la deduzione delle connesse perdite, occorrendo all’uopo comunque dimostrare l’inesigibilità (totale o parziale, a seconda dei casi) del credito o la presenza di una procedura concorsuale ([3]). Questa impostazione, in sostanza, riduce la perdita su crediti alla loro inesigibilità, precludendo, in modo del tutto irragionevole, la valorizzazione nel conteggio dell’imponibile della perdita da atto dispositivo, ancorché la stessa esprima un decremento patrimoniale certo e definitivo ([4]).
Il vero è che, mentre nel caso di inesigibilità il decremento patrimoniale dipende da fattori esterni al creditore, nel caso di atto dispositivo è espressione della sua volontà (a meno che, ovviamente, la perdita da atto dispositivo non sia lo specchio di una perdita da inesigibilità già concretizzatasi). Nel primo caso la rilevazione della perdita solleva perciò essenzialmente un problema di prova: la prova dell’inesigibilità del credito. Nel secondo prospetta invece principalmente un problema di inerenza, e dunque di giustificazione dell’atto dispositivo compiuto sotto il profilo della sua ragionevolezza economica (al fine di escludere la natura liberale dello stesso, e conseguentemente riferirlo all’attività d’impresa) ([5]).
Su questo versante di indagine, e con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti qui considerati, è possibile evidenziare che un creditore, specie se tra quelli di maggiore rilievo, ben potrebbe preferire concordare una riduzione del credito, nell’ambito di un piano che gli assicuri la riscossione piena e in tempi certi del residuo, piuttosto che affrontare le alee connesse al fallimento del debitore, come potrebbe aderire alla riduzione in ragione di ulteriori e diversi accordi di natura commerciale e/o finanziaria conclusi parallelamente con il debitore ([6]).
 

[1] Non trattandosi, in effetti, di procedure concorsuali, come rilevato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, in Banca Dati BIG, IPSOA.
[2] Cfr. risoluzione 16 maggio 2007, n. 110/E, in Banca Dati BIG, IPSOA.
[3] Cass., 4 ottobre 2000, n. 13181, in Banca Dati BIG, IPSOA, e in Riv. dir. trib., 2001, II, pag. 349, con nota critica sul punto di G. Zizzo, “Il differenziale negativo generato dalla cessione pro soluto dei crediti tra incertezze di qualificazione e problemi di inerenza”; Id., 20 novembre 2001, n. 14568, in Banca Dati BIG, IPSOA, e in GT - Riv. giur. trib. n. 9/2002, pag. 848; Id., 23 maggio 2002, n. 7555, ivi; Id., 12 aprile 2006, n. 8592, ivi e in Riv. dir. trib., 2006, II, pag. 463, con nota di M. Beghin, “L’indeducibilità ai fini dell’ires delle perdite su crediti derivanti da cessione del diritto con clausola pro soluto tra automatismi argomentativi ed esigenze di sindacato sull’inerenza del costo”. Più sfumata la posizione espressa da: Cass., 19 novembre 2007, n. 23863, in Banca Dati BIG, IPSOA, in GT - Riv. giur. trib. n. 3/2008, pag. 209, e in Rass. trib., 2008, pag. 420, con nota di E. Ceriana, “Perdite su crediti derivanti da una rinuncia per intervenuta transazione”; Id., 22 luglio 2009, n. 17087, in Banca Dati BIG, IPSOA, e in Rass. trib., 2009, pag. 1463, con nota di M. Beghin, “Perdite su crediti, atti dispositivi del diritto e principio di inerenza”.
[4] Come giustamente è stato affermato (da Cass. n. 23863 del 2007, cit.), “la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché … il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa”.
[5] Come la Suprema Corte ha avuto modo di precisare di recente (cfr. Cass., 30 luglio 2007, n. 16826, in Banca Dati BIG, IPSOA, e in Rass. trib., 2007, con nota di G. Zizzo, “Inerenza ai ricavi o all’attività? Nuovi spunti su una vecchia questione”; Id., 21 gennaio 2009, n. 1465, in Banca Dati BIG, IPSOA, e in GT - Riv. giur. trib. n. 3/2009, pag. 216; Id., 19 marzo 2008, n. 7340, in Banca Dati BIG, IPSOA; Id., n. 23863 del 2007, cit.), l’inerenza configura “una relazione tra due concetti - la spesa e l’impresa - che implica un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività “potenzialmente” idonea a produrre utili”.
[6] Come ricordato dalla Cassazione (Cass., n. 23863 del 2007, cit.), “l’imprenditore, in base a “considerazioni di strategia generale”, può legittimamente compiere “operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti””.
08/07/2010
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