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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
MANOVRA CORRETTIVA 2010

Nuovi criteri anti-evasione fiscale e contributiva: imprese apri e chiudi e perdite sistemiche

Paola Mazza

Accertamento derivante da perdite sistemiche

L’art. 24 del D.L. n. 78/2010, prendendo in considerazione il fenomeno delle perdite fiscali, individua ulteriori categorie di contribuenti a particolare rischio di frode ed evasione fiscale.
Il Legislatore pone l’attenzione sul fenomeno delle perdite sistemiche in virtù del fatto che rappresentano uno dei principali indici di anti-economicità dell’attività d’impresa e lasciano supporre potenziali operazione evasive.
Ripetute situazioni di perdita, infatti, contraddicono ad una regolare logica imprenditoriale, come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare n. 13/E del 9 aprile 2009 inerente la prevenzione e il contrasto all’evasione rivolta ad imprese di minori dimensioni e con la circolare n. 20/E del 16 aprile 2010 relativa alla prevenzione e contrasto all’evasione dei “grandi contribuenti”.
Inoltre in base a quanto indicato dalla norma in esame, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza saranno tenute a verificare le imprese che presentano dichiarazioni in perdita. In particolare gli organi verificatori dovranno controllare le imprese che per due o più periodi di imposta presentino una perdita fiscale.
Nell’art. 24, comma 1, del D.L. n. 78/2010 non viene precisato se i periodi di imposta che si presentano in perdita da prendere in considerazione quali indicatori di un’eventuale situazione di evasione debbano essere o meno consecutivi nell’arco del periodo temporale accertabile.
In base alla nuova norma sono esonerate dal controllo le imprese la cui perdita fiscale derivi da compensi erogati agli amministratori e ai soci. Tale ipotesi non rileva ai fini dei nuovi parametri di accertamento in quanto il legislatore tiene conto che i compensi erogati ad amministratori e soci sono comunque assoggetti ad imposte.
Le nuove disposizioni relative alle perdite sistemiche, però, non specificano se, ai fini della decorrenza dei termini per l’accertamento previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (ossia, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) rileva l’anno in cui la perdita si è realizzata oppure quello in cui la stessa viene fiscalmente utilizzata a compensazione di utili.
Il secondo comma dell’art. 24 del D.L. n. 78/2010 detta disposizioni per gli organi di controllo anche in merito ad accertamenti da effettuare nei confronti di contribuenti non soggetti a studi di settore o a tutoraggio rispetto ai quali ne dovranno esserne controllati almeno un quinto della totalità della platea di riferimento. 
ESEMPIO
Società in perdita per più anni
Se una società costituitasi nel 2007 riporta per gli anni 2007, 2008 e 2009 una perdita fiscale non derivante da compensi erogati ad amministratori e soci, sarà soggetta ai controlli dell’Amministrazione finanziaria come disposto dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. La perdita fiscale può evincersi dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2008, UNICO 2009 e UNICO 2010.
Nel caso in cui la società di persone sia in perdita il quadro RF del modello di dichiarazione UNICO SP degli anni 2008, 2009 e 2010 riporta alla sezione “Determinazione del reddito”, rigo RF 55 colonna 2 di UNICO SP 2009 e 2010 (RF 58 in UNICO SP 2008) denominato “Reddito d’impresa (o perdita), l’ammontare del reddito finale individuato ai fini fiscali. Qualora nel rigo RF52 colonna 2 di UNICO SP 2009 e UNICO SP 2010 (o RF 55 di UNICO 2008) sia indicata una perdita, nella colonna 2 del rigo del Reddito d’impresa” la perdita deve essere esposta preceduta dal segno “-“.
Il valore del reddito d’impresa lordo (o della perdita) riportato nella citata colonna 2 è quello risultante dalle variazioni in aumento e/o in diminuzione apportate al fine dell’assestamento dei valori civilistici a quelli fiscalmente rilevanti
 
Si evidenzia che, ai fini degli accertamenti di cui alle nuove disposizioni, non rileva il reddito civilistico risultante dal conto economico e che viene riportato, sempre con valore positivo, nella sezione “Risultato del Conto Economico”. 
La perdita non rileva ai fini accertativi solo nell’ipotesi in cui derivi da erogazioni di compensi ad amministratori e soci.
Pertanto se la società ha una perdita di 15 mila euro (-15.000) e all’amministratore sono stati corrisposti, nell’anno di riferimento, 20 mila euro, la società non sarà soggetta a controllo.
 
Al contrario nel caso in cui la società ha una perdita di 15 mila euro (-15.000) e all’amministratore sono stati corrisposti, nell’anno di riferimento, 10 mila euro la società sarà soggetto a controllo.
30/08/2010
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Sull'argomento: Diritto tributario e finanziario