Procedura avviata nel 2006
La norma a fondamento dell’operazione avviata nel 2006 è l’art. 2, comma 36, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tale disposizione prevedeva il seguente iter procedurale:
a) l’Agenzia del territorio individua le due categorie di fabbricati sopra indicate (ex rurali e non iscritti in Catasto);
b) sempre l’Agenzia rende nota tramite comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale la disponibilità dell’elenco degli immobili individuati, comprensivo - qualora accertata - della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al Catasto, e pubblicizza con diverse modalità tale elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali sugli stessi, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
c) se i titolari dei diritti reali sugli immobili in questione non provvedono alla presentazione degli atti di aggiornamento entro sette mesi dalla pubblicazione del comunicato sopra citato, sono gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio ad iscrivere in Catasto i fabbricati, con oneri a carico degli interessati;
d) le rendite catastali dichiarate dai titolari dei diritti reali o attribuite dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio producono “effetto fiscale”, “in deroga alle vigenti disposizioni”, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato dell’Agenzia del territorio sopra richiamato;
e) trovano applicazione le sanzioni relative all’obbligo di dichiarare i nuovi fabbricati entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o sono divenuti, da esenti, soggetti di imposta.