In merito l’Agenzia delle Entrate osserva che, analogamente a quanto emerso per i soggetti che optano per il consolidato nazionale, anche le società che partecipano al regime di trasparenza sono tenute a gestire “autonomamente” il riporto delle perdite pregresse ai fini dell’applicazione dell’addizionale IRES. In particolare, le modalità (ed i limiti) con cui i singoli soggetti partecipanti al regime di trasparenza (sia la partecipata “trasparente” che i soci) utilizzano in compensazione le proprie perdite pregresse ai fini della determinazione dell’imponibile da assoggettare al prelievo addizionale, non hanno alcun effetto con riguardo agli imponibili (positivi o negativi) trasferiti pro-quota dalla partecipata “trasparente”.
Si prenda in considerazione il caso n. 5.
CASO N. 5
La società Beta, in regime di trasparenza fiscale dal 2008, è partecipata pariteticamente dalle due società Gamma e Delta, e presenta per il 2009 un reddito pari a 2.000.000 di euro, disponendo peraltro di perdite pregresse all’opzione (targate “2008”), per un importo residuo che è pari a 400.000 euro. Per quanto concerne i due soggetti partecipanti, detto che per il 2009 entrambi presentano un reddito positivo (Gamma = 200.000 euro e Delta = 500.000 euro), va segnalato che la società Gamma si è avvalsa della possibilità di riportare in avanti le perdite residue relative al periodo d’imposta 2008, pari nel caso specifico a 100.000 euro. Si ipotizzi altresì che sia Beta (partecipata) che Gamma (partecipante) realizzino i presupposti applicativi dell’addizionale IRES.
Nel caso specifico emergono i seguenti effetti:
- Beta non applica l’IRES ordinaria, ma è tenuta a versare l’addizionale; la base imponibile su cui liquidare detta addizionale è pari ad 1.600.000, calcolata cioè al netto delle perdite pregresse (pari a 400.000 euro);
- a ciascuno dei due soci viene ad essere imputata una quota di reddito che è pari ad 800.000 euro (= 50% di 1.600.000);
- Gamma, ai fini dell’addizionale, potrà prendere in considerazione esclusivamente i redditi tassati “individualmente”, al netto delle perdite pregresse, vale a dire 100.000 euro, importo dato dalla differenza tra il reddito di periodo (= 200.000 euro) e le perdite oggetto di riporto in avanti dal 2008 (= 100.000 euro).