E la persona giuridica?
Nessun dubbio pertanto che chi si avvalga correttamente dello “scudo fiscale” benefici della esclusione dalla responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 2621-2622 c.c.
Il beneficiario della clemenza penale è per definizione la persona fisica perché nel nostro ordinamento restano fermi (per il momento) sia l’art. 27, primo comma, Cost., alla cui stregua “la responsabilità penale è personale”, sia l’interpretazione ultracinquantenaria per cui solo alla persona fisica (e non, quindi, alla persona giuridica) è riferibile detta responsabilità.
Quanto non può valere per la persona giuridica torna in realtà in gioco sotto un altro profilo.
La non punibilità di un reato presupposto fa sopravvivere o no la responsabilità amministrativa dell’ente derivante dal non aver vigilato per contrastare la commissione di quel fatto che - originariamente costituente reato - è diventato non punibile in forza di una causa di non punibilità sopravvenuta?
L’art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001 afferma che l’amnistia fa venir meno la responsabilità amministrativa dell’ente, ma ormai anche i più recalcitranti hanno dovuto prendere atto che lo “scudo fiscale” non è un’amnistia e men che meno una amnistia mascherata, cosicché è emerso con chiarezza che quello dell’amnistia era un falso argomento giuridico utilizzato per mascherare un dissenso politico (e/o etico) dalla scelta del legislatore ordinario.
L’art. 8 citato afferma, altresì, che tutte le altre cause estintive del reato lasciano permanere la responsabilità amministrativa dell’ente, ma lo “scudo fiscale” non integra nessuna delle cause estintive previste dal codice penale (artt. 150-170) né integra una causa estintiva del reato che, essendo extra codicem, andrebbe configurata come una fattispecie sui generis.
Se lo “scudo fiscale” non estingue in senso tecnico il reato, ci si chiede in che rapporto si collochi con il reato che diventa non punibile.
La questione è spinosa ed ha impegnato a fondo gli studiosi del diritto penale: qui importa richiamare le conclusioni della riflessione della miglior dottrina per trarne le conseguenze sul profilo che interessa.
Le cause sopravvenute di non punibilità vanno nettamente distinte dalle cause estintive del reato, anche se entrambe fanno venir meno l’assoggettabilità a pena dell’autore[1].
In particolare, “le cause di esclusione della punibilità in senso stretto, infine lasciano integra sia l’antigiuridicità del fatto sia la colpevolezza e, pertanto, rappresentano circostanze che si collocano all’esterno della struttura del reato. La funzione è quella di inibire solamente l’applicazione della pena. La ratio della loro previsione nell’ordinamento giuridico è determinata da valutazioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza della pena, in presenza di talune circostanze fattuali. La finalità è quella di tutelare contro-interessi che, altrimenti, risulterebbero lesi dall’applicazione della pena nel caso concreto”[2].
Aderendo a questa soluzione interpretativa, che è prevalente ma non totalitaria[3], lo “scudo fiscale” produce un effetto riflesso non esplicitato nel testo normativo ma di rilevante importanza giuridica.
Il comportamento fattivo - conforme alla richiesta normativa - della persona fisica si riverbera sulla persona giuridica sub specie di non sopravvivenza della responsabilità amministrativa dell’ente.
L’art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001 disciplina i casi nei quali le sorti del reato si scindono da quelle dell’illecito amministrativo dell’ente.
Tutte le fattispecie non riconducibili all’art. 8 implicano che la non punibilità del reato presupposto trascina con sé (e fa venir meno) la responsabilità amministrativa dell’ente.
Ciò rende più protettivo lo “scudo fiscale”, completa le ragioni per le quali la clemenza viene estesa ai reati di false comunicazioni sociali e, in definitiva, rende più appetibile lo “scudo” stesso.
Il che è conforme ai desideri del legislatore ordinario in trepida attesa di introiti quanto è possibile consistenti.
Per chi tema un allargamento abnorme degli effetti premiali dello “scudo fiscale”, va sottolineato che rimangono esclusi dalla clemenza tutti i reati-presupposto non esplicitamente menzionati, quali ad esempio il riciclaggio[4], e restano altresì escluse tutte le fattispecie di false comunicazioni sociali non strettamente correlate ai reati tributari che sono i principali destinatari della causa di esclusione della punibilità.
Note
[1] A. Cadoppi e P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2007, pag. 493.
[2] Così F. Caringella - F. Della Valle - M. De Palma, Manuale di diritto penale. Parte generale, Roma, 2009, pag. 590 che si richiamano a G. Fiandaca ed E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007, pag. 251.
[3] Il riferimento è a F. Ramacci, Corso di diritto penale, Torino, 2007, pag. 644 alla cui stregua “se la norma descrive il fatto inibitorio come successivo alla commissione del reato, la causa sopravvenuta di non punibilità potrà essere riportata alla logica del fenomeno estintivo e pertanto potrà essere qualificata come causa speciale di estinzione del reato”. Tesi suggestiva ma che non spiega per quale ragione il legislatore codicistico e dello “scudo”, pur ben conoscendo le cause estintive del reato, si siano espressi in termini di esclusione della punibilità.
[4] Lo ricorda, opportunamente, R. Razzante, in AA.VV., Lo scudo fiscale, Milano, 2009, pag. 54.