Riduzione dell'acconto
Il D.L. n. 168/2009 ha previsto il differimento di 20 punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009. Il contenuto di tale provvedimento è stato poi ripreso, senza sostanziali modifiche dall’art. 2, comma 6, della Finanziaria 2010.
La norma ha previsto espressamente che la riduzione dell’acconto si applica anche ai soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, definendo gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta. In particolare, è previsto che i predetti sostituti operino in via automatica la nuova misura dell’acconto senza attendere alcuna specifica iniziativa da parte dei soggetti interessati. Sulla base dei dati in loro possesso (730-4 o risultanze dell’assistenza fiscale prestata direttamente) sono direttamente tenuti a prelevare la seconda o unica rata di acconto IRPEF operando il relativo calcolo
[1].
Nel nuovo modello 730, all’interno del quadro F, è stata inserita la colonna 5 del rigo F1 per consentire l’indicazione, nel caso in cui il contribuente abbia versato in autotassazione l’acconto IRPEF applicando la percentuale del 99% senza tener conto della diminuzione, dell’eccedenza pagata e compensata nel modello F24, come previsto dalla disposizione citata.
[1] Analoga disposizione era stata prevista dall’art. 1 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e illustrata dalla C.M. 27 ottobre 2000, n. 193/E, in
Banca Dati BIG, IPSOA.