Acquisti realizzati da altri soggetti
Quando gli acquisti vengono realizzati da un privato o da un soggetto non residente, la disciplina descritta in precedenza (art. 17, comma 2, Decreto IVA) non si applica, con la conseguenza che il soggetto debitore dell’imposta è rappresentato da colui che compie l’operazione (comma 1).
In entrambe le ipotesi, pertanto, il soggetto non residente cedente/prestatore sarà tenuto ad identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale secondo le modalità vigenti.
Enti non commerciali
Ai fini della determinazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi, sono considerati soggetti passivi con riferimento a tutti i servizi e i beni acquistati anche (art. 7-ter, Decreto IVA):
Luogo di tassazione: soggetti passivi
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4, Decreto IVA, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Obblighi e procedure
I soggetti in discussione, a partire dal 1° gennaio 2010, devono adempiere a tutti gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti da operatori non residenti.
Per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di fatturazione, essi dovranno applicare il meccanismo dell’autofatturazione secondo le stesse modalità precedentemente analizzate.
L’autofattura deve essere annotata, previa progressiva numerazione, in un apposito registro (art. 39, Decreto IVA).
Tali enti, per le operazioni in relazione alle quali hanno emesso autofattura (art. 17), entro ciascun mese, devono versare cumulativamente l’imposta che si riferisce a tutti gli acquisti registrati nel mese precedente nonché presentare, in via telematica, entro lo stesso periodo, una dichiarazione relativa ai medesimi acquisti, utilizzando l’apposito modello Intra 12, il quale deve riportare:
- l’ammontare degli acquisti registrati nel mese oggetto di dichiarazione al netto dell’imposta;
- l’importo relativo all’IVA dovuta;
- gli estremi del versamento effettuato dal dichiarante.
Gli enti non commerciali, inoltre, qualora ricevano prestazioni di servizi da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, sono tenuti a presentare, in via telematica, l’elenco riepilogativo di tali prestazioni (art. 50, D.L. n. 331/1993).
Anche in questo caso, naturalmente, negli elenchi non devono essere riportate le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nel nostro Paese.