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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Nuove soluzioni per raggiungere una intesa con i creditori

Composizione della crisi: in "soccorso" delle piccole imprese in difficoltà

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge in materia di usura e di sovraindebitamento, n. 307-B che si sovrappone al D.L. n. 212/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, Serie Generale, recante la disciplina relativa alla nuova procedura volta a fronteggiare situazioni di sovraindebitamento. Si tratta di una serie di misure volte a risolvere le situazioni di crisi delle piccole imprese, alle quali non sono applicabili le disposizioni ad oggi vigenti in materia di procedure concorsuali.

Composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenta senza dubbio un importante strumento volto a risolvere le situazioni di crisi delle piccole imprese, alle quali non sono applicabili le disposizioni ad oggi vigenti in materia di procedure concorsuali.

“E’ stato predisposto e approvato uno schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, ha così annunciato il ministro della Giustizia, Paola Severino, l’approvazione del decreto legge in parola, alle cui parole si sono aggiunte quelle del Guardasigilli, che ha evidenziato come il fenomeno del sovraindebitamento sia notevole “in un periodo di crisi e ad esso non deve certamente far seguito un fenomeno di liberazione del debitore dai troppi debiti; deve invece far seguito un fenomeno che consenta al debitore e al creditore di trovare una soluzione anche in quei casi che non rientrano nella legge fallimentare perché la legge fallimentare ha alzato la soglia al di sotto della quale non si entra nelle procedure fallimentari”.

Infatti, la normativa del fallimento intende rianimare l’impresa, se possibile, con accordi che consentano alle aziende di riprendersi.

Ci sono categorie di soggetti che, però, sono tagliate fuori da questi piani quali le imprese di minore ampiezza. Come ha, inoltre, evidenziato il ministro delle Giustizia nel provvedimento in esame si è, quindi, cercato di costruire uno schema che permetta a tali categorie di persone di trovare il loro soddisfacimento in un incontro credito-debito che porti ad un accordo soddisfacente possibilmente per tutti.

Le norme recate del decreto legge introducono, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico nazionale un meccanismo di estinzione di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindenbitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.

Limitato è, altresì, l’intervento dell’autorità giudiziaria, chiamata unicamente ad omologare l’accordo raggiunto tra il creditore e i suoi debitori, mentre decisivo e fondamentale è il ruolo degli organismi di composizione della crisi, che composti da professionisti in possesso di un’adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono la sua attuazione.

Si tratta di una procedura assai più snella rispetto a quella dettata dalla legge fallimentare, finalizzata essenzialmente a porre rimedio in un contenuto lasso temporale alle situazioni in cui può versare il contribuente che non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Pertanto, per rimediare al sovraindebitamento le piccole imprese, debitore e creditori devono trovare un accordo, favorito dall’attività di organismi di composizione delle crisi, e nello specifico, procedere alla disposizione di una proposta che per essere fattibile, deve prevedere regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo, e l’integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunciato anche parzialmente al privilegio.

La fattibilità dell’accordo e, conseguentemente, la sua omologabilità implicano che siano adeguatamente proposte:

i) le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;

ii) le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti;

iii) le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Costituiscono, invece, condizioni di ammissibilità della proposta:

i) la non assoggettabilità a procedure concorsuali del debitore che sia anche imprenditore;

ii) il non aver fatto ricorso alla procedura di sovra indebitamento nei tre anni precedenti. Il procedimento di fronte al tribunale ha inizio con il deposito della proposta di accordo e si conclude con il provvedimento di omologazione.

Il tribunale competente, individuato in quello del luogo di residenza o sede del debitore, decide in composizione monocratica secondo il rito camerale e valuta le condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta dopo aver fissato apposita udienza e aver disposto idonea pubblicità.

All’esito dell’udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, il tribunale stabilisce gli effetti della proposta e dispone che, per un termine non superiore a centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Nel frattempo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

L’accordo tra debitore proponente e creditori si intende raggiunto, quando vi è l’adesione di un numero di creditori che raggiunga il 70% dell’ammontare dei crediti che formano l’indebitamento.

Una volta raccolte le dichiarazioni sottoscritte dai creditori, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale per il raggiungimento dell’accordo.

I creditori hanno 10 giorni di tempo per poter sollevare eventuali osservazioni, decorsi i quali l’organismo riferisce al tribunale con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano.

Se il giudice omologa l’accordo si producono, per un periodo non superiore ad un anno, gli effetti di inammissibilità ed improseguibilità delle procedure esecutive e delle azioni conservative.

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo, il giudice nomina un liquidatore, qualora per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall’accordo, nonché l’organismo di composizione della crisi, che risolve le eventuali difficoltà insorte e vigila sull’esatto adempimento dell’accordo stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Sullo stesso argomento:

- M. Gabelli e R. De Pirro: "", il Quotidiano IPSOA del 24/1/2012

Copyright © - Riproduzione riservata

27/01/2012
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