Il “repulisti” di legislazione ritenuta obsoleta, promulgata a tutto la fine del 1969, concerne - direttamente o indirettamente - anche le cooperative. Ma alcune, ancora valide, sono state salvate.
Il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre, in vigore dal giorno successivo, prevede che alcune disposizioni legislative statali, anteriori all’1.1.1970, anche se riviste e rimodellate con misure di legge successive, devono essere mantenute.
Fra queste ve ne sono che interessano, in modo diretto o riflesso, il settore delle cooperative.
Impossibile elencarle tutte pescando nelle 500 pagine del decreto, ma è opportuno ricordarne, perlomeno, alcune di forte interesse per il comparto, magari partendo dalle più datate.
Come, la L. n. 422/1909, che tratta dei consorzi di cooperative abilitati a concorrere agli appalti di opere pubbliche “dello Stato e degli enti morali” (così enunciava il 1° articolo).
Il soggetto giuridico riunisce cooperative di produzione e lavoro e gli può essere affidata l’esecuzione di opere a determinate condizioni specificate dalla legge.
Le commissioni di vigilanza sulle cooperative, in funzione fino a pochi anni fa, presso le prefetture, dovevano - a tal ragione - verificarne gli atti costitutivi e statuti per decidere se i consorzi erano meritevoli dell’iscrizione nell’apposita sezione.
Un provvedimento “più recente” è il R.D.L. 11.12.1930, n. 1882 (conv. con L. n. 998/1931) concernente la vigilanza governativa sulle società cooperative, contenente, tra l’altro, regole che riecheggiano quelle promulgate in tempi recenti, come la previsione di scioglimento delle cooperative che non avessero depositato per un biennio al ministero competente il bilancio annuale “né abbiano in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione”.
Insomma, la storia, anche a distanza di decenni, si ripete.
Il D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 è, ancora oggi, un punto di riferimento essenziale per la cooperazione, richiamato sempre anche dalla normativa più recente.
Contiene articoli in parte rifatti o abrogati, in particolare dal D.Lgs. n. 220/2002, ma ancora valido nelle parti riguardanti: i contributi e le spese per le ispezioni e gli effetti di queste ultime, i poteri degli ispettori, le commissioni provinciali di vigilanza, il numero minimo dei soci delle cooperative, i loro requisiti, i limiti azionari, i requisiti mutualistici (argomenti - questi ultimi quattro - tutti ripresi anche nel C.c.), i consorzi di e tra cooperative (che sono soggetti diversi), ecc..
Poi alcune norme salvate dall’abrogazione concernono, in particolare, una categoria fra le più importanti della cooperazione: quello delle cooperative edilizie.
Come la L. 2.7.1949, n. 408, la c.d. “legge Tupini” che, correlata al decreto ministeriale successivo del 1969, individua le abitazioni di lusso e, per differenza, le altre che ancora oggi sono avvantaggiate da provvedimenti di carattere tributario. Altra legge di interesse nel campo dell’edilizia non solo per le cooperative (le quali peraltro ne sono particolarmente avvantaggiate) ma tutto il settore dell’edificazione è la nota L. 18.4.1962, n.167, che già nel titolo indica la grande importanza perchè incorpora: “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.”
Fra i soggetti abilitati a richiedere aree edificabili vi sono anche le società cooperative edilizie per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci.
L’elenco delle leggi, dei decreti e di altri provvedimenti che interessano, in un modo o nell’altro, la cooperazione mutualistica è ampia e basterebbe scorrere, con pazienza certosina, l’allegato 1 al decreto appena pubblicato (Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970), allegato diviso per settori, a partire dagli affari regionali e terminante con quello del turismo) o anche l’allegato 2 (Atti salvati dall’elenco delle abrogazioni allegato alla legge 18 febbraio 2009, n.9, conversione del D.l. 22.12.2008, n.200 recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa).
Nelle osservazioni contenute nel decreto si precisa, a chiarimento di quest’ultimo intervento, che l’allegato 2 “sottrae all’effetto abrogativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 200/2008 260 atti normativi, per lo più ricadenti tra le tipologie individuate durante l’esame parlamentare del decreto medesimo e, in particolare, nel parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.”
Quelli che interesserebbero le cooperative e i loro consorzi dovrebbero essere quelli di cui ai punti c) e d), cioè le disposizioni che vanno a toccare discipline ancora in vigore in quanto richiamate da altre leggi successive (come in qualche caso appena descritto) o anche provvedimenti modificativi di atti normativi precedenti non abrogati