Obbligo di comunicazione
Le norme in analisi prevedono che coloro che vogliono effettuare operazioni economiche e commerciali con soggetti localizzati in ambito UE, devono comunicare la loro volontà tramite la dichiarazione di inizio attività (art. 35, Decreto IVA).
I soggetti che intraprendono relazioni economiche con operatori comunitari successivamente all'inizio dell’attività, dovranno provvedere alla presentazione di una comunicazione di variazione dati.
Entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA, l’Agenzia delle Entrate competente potrà emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni con soggetti comunitari.
Inoltre, l’Ufficio finanziario potrà emettere un successivo provvedimento di revoca di una precedente autorizzazione.
Il Decreto in discussione anticipa un’altra disposizione che sarà introdotta sempre con la finalità di contrastare le frodi IVA.
In particolare, con uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sarà introdotto, a breve termine, anche un nuovo “elenco telematico clienti e fornitori”, che riguarderà i rapporti economici intrattenuti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Le novità in oggetto comporteranno:
- un costante monitoraggio degli scambi intracomunitari;
- una banca dati di tutti gli operatori intracomunitari.
In sostanza, gli scambi economici e commerciali, a livello UE, avverranno solo tra soggetti “certificati”, ritenuti affidabili dal Fisco (operatori comunitari preventivamente autorizzati).