La societa` di persone che pone il quesito dovra` indicare le spese indeducibili dell’autovettura data in uso all’amministratore nel quadro RF - Reddito di impresa in regime di contabilita` ordinaria. Si evidenzia che il quadro RF di Unico 2010, deve essere compilato dalle societa` di persone obbligate alla tenuta della contabilita` ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilita` semplificata e determinare il reddito ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 917/1986, hanno optato per il regime ordinario. Ai fini fiscali il reddito d’impresa e` determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917/1986 o in altre leggi. Dal quesito del lettore non sono chiare le circostanze delle registrazioni contabili dell’autovettura aziendale data in uso promiscuo all’amministratore; in ogni caso la soluzione proposta si basa sul presupposto che tutti i costi relativi al caso evidenziato, siano iscritti a bilancio. Per effetto di tale principio la societa` dovra` , quindi, procedere come segue: 1) i costi relativi al fringe benefit sono interamente deducibili dal reddito d’impresa secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.P.R. n. 917/1986; 2) con riferimento alla quota parte dei costi eccedenti il fringe benefit dell’amministratore, in misura pari al 40% del loro ammontare, occorrera` procedere ad effettuare una nota di variazione in aumento del reddito nell’apposito quadro RF di Unico 2010, secondo i criteri indicati nel citato art. 164, comma 1, lett. b). La societa` che pone il quesito dovra` indicare tali variazioni nell’apposito rigo RF 18 di Unico 2010 - Societa` di Persone - il quale afferma che in tale quadro «va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del T.U.I.R.» (cfr. Tavola 1).