Premessa
Regola generale: novità
Con riferimento ad entrambe le tipologie di operazioni, pertanto, il cedente/prestatore non potrà più applicare l’IVA in fattura. Spetterà, invece, al soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato adempiere a tutti gli obblighi (versamento d’imposta, fatturazione, registrazione, dichiarazione) previsti dalla normativa IVA, mediante l’applicazione del metodo dell’inversione contabile tramite autofatturazione.
Vecchio regime
Fino al 31 dicembre 2009, invece, gli operatori non residenti che effettuavano operazioni nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato potevano assolvere agli obblighi previsti dalla normativa IVA (con esclusione di alcune ipotesi con riferimento alle quali era prevista l’applicazione obbligatoria del meccanismo di autofatturazione) identificandosi direttamente o nominando un rappresentante fiscale, fermo restando che, in caso di mancata identificazione o nomina del rappresentante fiscale, era comunque possibile ricorrere all’autofatturazione da parte del cessionario/committente.
Enti non commerciali
Relativamente alle operazioni in questione, è importante rilevare, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2010 dovranno essere considerati in ogni caso (a prescindere, quindi, dalla circostanza che i beni o i servizi acquistati vengano utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali o commerciali) debitori d’imposta in relazione alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni da essi ricevute anche gli enti non commerciali soggetti d’imposta nonché quelli non soggetti d’imposta, i quali ultimi non effettuano alcuna attività commerciale ma risultano comunque identificati agli effetti IVA (art. 7-ter, Decreto IVA).
Non cambia, invece, la disciplina per quanto concerne l’individuazione del debitore d’imposta nel caso in cui le operazioni effettuate dal soggetto non residente siano rese nei confronti di privati che non svolgono un’attività d’impresa, arte o professione.
Tale ultima disciplina si applicherà, inoltre, anche nell’ipotesi in cui le operazioni siano effettuate verso un soggetto stabilito fuori del territorio dello Stato.