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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Iva in fattura

La territorialità dei servizi internazionali acquistati

Francesco D'Alfonso

Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale debitore dell’imposta è in ogni caso il soggetto italiano.
Per quanto concerne gli aspetti applicativi della disciplina, nelle ipotesi in questione il cessionario o committente, soggetto passivo nazionale, è tenuto ad emettere autofattura, in unico esemplare (non è previsto, infatti, l’invio dell’altro esemplare al soggetto non residente), nel quale, oltre agli elementi fondamentali della fattura, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

Regole di fatturazione

  • numero di partita IVA del cessionario/committente;
  • la norma, nazionale o comunitaria, che consente l’inversione dell’onere tributario (art. 17, Decreto IVA; art. 194, Dir. 2006/112/CE e art. 196, Dir. 2006/112/CE);
  • data di emissione dell’autofattura;
  • numero progressivo di emissione dell’autofattura;
  • numerazione progressiva delle fatture di acquisto.

Allorché, poi, il corrispettivo dovuto sia espresso in valuta estera, la base imponibile sarà determinata secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo (art. 13, Decreto IVA).
Nell’autofattura deve essere riportata, infine:

  • l’IVA, se si tratta di un’operazione imponibile; ovvero
  • il titolo di non applicabilità dell’imposta (e la relativa norma di riferimento), se si tratta di un’operazione rilevante ai fini IVA per la quale non è previsto l’addebito dell’imposta stessa (ad esempio: operazione non imponibile, esente, ecc.).

Esempio autofattura imponibile

Romani S.r.l.

Via Aurelia, 175

00165 - Roma

P. IVA: 01434566596

FATTURARE A:

Romani S.r.l.

AUTOFATTURA N. 58

DATA: 17/01/2010

PER REGISTRO IVA ACQUISTI N. 79

INDIRIZZO:

Via Aurelia, 175

00165 – Roma

CAPITALE SOCIALE: 10.000 euro

P. IVA: 01434566596

Q.tà

Descrizione

Prezzo

Importo

 

Prestazione pubblicitaria resa dalla società White (USA)

120.000

120.000

ANNOTAZIONI:

art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

Imponibile

120.000

IVA 20%

24.000

 

TOT. AUTOFATTURA

€ 144.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cessionario/committente deve adempiere agli obblighi formali e sostanziali previsti dalla normativa IVA secondo i medesimi principi applicabili ad una normale operazione nazionale ed è responsabile delle eventuali violazioni commesse, in luogo del soggetto che ha posto in essere l’operazione stessa.

Esempio autofattura esente

Romani S.r.l.

Via Aurelia, 175

00165 - Roma

P. IVA: 01434566596

FATTURARE A:

Romani S.r.l.

AUTOFATTURA N. 59

DATA: 17/01/2010

PER REGISTRO IVA ACQUISTI N. 80

INDIRIZZO:

Via Aurelia, 175

00165 - Roma

CAPITALE SOCIALE: 10.000 euro

P. IVA: 01434566596

Q.tà

Descrizione

Prezzo

Importo

 

Operazione di finanziamento resa dalla società Smith (USA)

60.000

60.000

ANNOTAZIONI:

art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

Operazione esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972

Imponibile

60.000

IVA

-

 

 

TOT. AUTOFATTURA

 

€ 60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda, inoltre, che l’autofattura, così come le normali fatture, deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, Decreto IVA).

Momento effettuazione operazione

Relativamente al momento di effettuazione dei servizi (art. 7-ter), allorché le prestazioni:

  • siano rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
  • siano effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno; e
  • non comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo,

le stesse si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime (art. 6).

Infine, con riferimento alle ipotesi di autofatturazione in oggetto, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, nel caso in cui un soggetto passivo, quale destinatario di servizi, sia dichiarato debitore dell’IVA corrispondente, non è tenuto ad essere in possesso della fattura del prestatore per poter esercitare il proprio diritto alla detrazione (Corte Giustizia UE, causa C-90/02, 2004).

Obblighi di registrazione

Entro il termine di 15 giorni dalla emissione dell’autofattura lo stesso documento deve essere annotato dal cessionario o committente sul registro delle fatture (art. 23 - per l’annotazione di tali fatture può utilizzarsi anche un registro sezionale), riportando sullo stesso le seguenti indicazioni:

  • numero progressivo dell’autofattura;
  • data di emissione;
  • ammontare dell’imponibile e dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, o norma di inapplicabilità dell’IVA;
  • dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale; nome e cognome, nel caso in cui tale soggetto non sia una impresa, una società o un ente) del soggetto che cede il bene o presta il servizio.

Tale documento deve essere, invece, annotato nel registro dei corrispettivi (art. 24) nel caso in cui sia emesso da commercianti al minuto o dagli altri contribuenti stabiliti dalla nuova normativa (art. 22).

Detrazione IVA

Ai fini della detrazione, poi, l’autofattura dovrà essere annotata, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, nel registro degli acquisti (art. 25). In alternativa, può utilizzarsi un registro sezionale.

In detto registro dovranno essere indicati:

  • numero progressivo relativo alle fatture di acquisto attribuito all’autofattura;
  • data di emissione della stessa;
  • ammontare dell’imponibile e dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, o norma di inapplicabilità dell’IVA;
  • dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale; nome e cognome, nel caso in cui tale soggetto non sia una impresa, una società o un ente) del soggetto che cede il bene o presta il servizio.

Attraverso la doppia registrazione, l’IVA non viene materialmente versata dal cessionario/committente e, nel caso in cui per quest’ultimo non vi siano limiti alla detrazione, l’operazione viene resa completamente neutra dal punto di vista contabile.
Allorché, invece, non sia possibile esercitare la detrazione integrale dell’imposta in quanto viene effettuata un’attività che comporta l’applicazione del pro-rata di detraibilità (ad esempio, attività bancaria) o con riferimento al bene o al servizio oggetto dell’operazione sussistano limitazioni oggettive alla detrazione, in capo al soggetto passivo nazionale sorgerà un debito d’imposta, pari alla differenza tra l’IVA a debito e quella detraibile.

Dichiarazione IVA

Al momento della dichiarazione annuale, gli acquisti da operatori non residenti soggetti ad autofatturazione devono essere esposti nel modello IVA e più esattamente nel quadro VJ (rigo VJ3), concernente la determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni (tali operazioni non concorrono, quindi, alla determinazione del volume d’affari del contribuente), per poi confluire nel rigo VL2 del prospetto di riepilogo.
L’ammontare di tali acquisti deve essere riportato anche nel quadro VF, in corrispondenza della relativa aliquota.

Obblighi Intrastat

A partire dai modelli che hanno come periodo di riferimento mese o trimestre relativi all’anno 2010, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che ricevono prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, il Modello Intra 2-quater - Servizi ricevuti.
Negli elenchi non devono essere riportate le prestazioni di servizi per le quali non è dovuta l’imposta nel nostro Paese.
In base a quanto comunicato dall’Agenzia della Dogane, il modello deve essere presentato trimestralmente qualora l’ammontare di operazioni sia inferiore a 50.000 euro e mensilmente nel caso in cui l’importo delle stesse sia uguale o superiore a tale valore (non è più prevista la presentazione annuale).
Gli elenchi, mensili e trimestrali, devono essere presentati, inoltre, entro il giorno 19 del mese successivo al periodo di riferimento.

03/02/2010
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