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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Crediti IVA

Le nuove modalità di compensazione

Fabrizio Manca
Le modalità di compensazione del credito IVA hanno subito recentemente importanti modifiche (art. 10, D.L. n. 78/2009).
Le novità in materia possono essere così riassunte:
- l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano;
- il contribuente, per effettuare tali compensazioni, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità tecniche definite (Provv. 21 dicembre 2009);
- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emergano tali crediti.
Tali modifiche normative sono state introdotte per permettere all'Amministrazione finanziaria di controllare tempestivamente i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel Modello F24, contrastando gli abusi dello strumento della compensazione di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali.
La disciplina in oggetto si aggiunge ad altre disposizioni previste per contrastare l'indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, quali, ad esempio, l'ampliamento dei termini per la riscossione dei crediti inesistenti (l'atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo) e l'introduzione di una sanzione nella misura dal 100% al 200% del loro importo, sanzione che può diventare pari al 200% nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro.
Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data (C.M. n. 1/2010).
09/03/2010
 
 
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