Con l'art. 11 del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, il legislatore ha inteso introdurre alcune innovazioni sul tema dei tirocini formativi e di orientamento dichiaratamente per riportali alla funzione originaria ed evitare che si possano prestare ad utilizzi fraudolenti finalizzati a mascherare rapporti di lavoro come in alcune occasioni pare sia avvenuto
Soggetti promotori
Il legislatore prevede che i tirocini, anziché dall’elenco dei soggetti promotori previsti attualmente, potranno essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime.
Durata
Inoltre tali tirocini non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese.
Soggetti destinatari
Essi potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio
Esclusioni
Restano esclusi i tirocini promossi a favore di:
• invalidi fisici, psichici e sensoriali,
• soggetti in trattamento psichiatrico,
• tossicodipendenti,
• alcolisti
• condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
• immigrati nell’ambito del decreto flussi
• richiedenti asilo titolari di protezione internazionale
• soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative del ministero o delle regioni
Chiarimenti ministeriali
In contemporanea con l’approvazione del D. L il Ministero del lavoro è uscito con la circolare di chiarimento n. 24/2011.
I punti più rilevanti della circolare sono i seguenti:
- conferma della competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione della materia; infatti, a seguito della sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale, l’interpretazione prevalente ritiene che la disciplina dei tirocini sia di competenza esclusiva regionale e la circolare ministeriale conferma questo orientamento
- giustificazione dell'intervento legislativo statale al solo scopo di "dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento" attualmente "lacunoso e frammentato";
- precisazione dell'ambito di applicazione della nuova norma, affermando che essa ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento cioè di quei tirocini espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella transizione tra scuola e lavoro.
Sono espressamente esclusi:
i tirocini "curriculari" (intendendosi per tali i tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari o altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di formazione con la modalità cosiddetta di alternanza),
i tirocini di reinserimento/inserimento a favore dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità, nonché quelli riferiti ai soggetti espressamente esclusi dal medesimo art. 11 e sopra elencati
- durata dello stage non superiore ai sei mesi, comprese le proroghe.
Norma transitoria
In assenza di regolamentazione regionale, viene confermata l’applicabilità della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo regolamento di attuazione, fermi restando i contenuti dettati dalla nuova disciplina di legge, con ciò confermando i precedenti soggetti promotori ma, ad avviso di chi scrive applicando già i limiti di durata e, probabilmente, anche i soggetti destinatari.
La circolare ministeriale afferma che i tirocini già in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa continueranno secondo quanto previsto anche oltre il nuovo limite di durata.
In tema di proroghe, la circolare ministeriale n. 24/2011 afferma, con riferimento ai tirocini già avviati, che per le eventuali proroghe “….trova applicazione la nuova disciplina” .
Le proroghe operate prima del 13 agosto non dovrebbero, quindi, essere assoggettate alla nuova disciplina, in particolare per quanto riguarda i termini di durata.
Viceversa, le proroghe effettuate dal 13 agosto in poi dovrebbero essere ritenute legittime solo nella misura in cui rispettino i requisiti posti dall’art. 11.
Sanzioni
Qualora il tirocinio non sia rispondente alle regole sopra illustrate, in fase ispettiva, il personale di vigilanza provvederà a riqualificarlo come lavoro dipendente con tutte le conseguenze del caso.
In ordine a tale previsione appare opportuno svolgere due considerazioni. La prima riguarda il dubbio se la conversione metta in campo un rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata del tirocinio oppure un contratto a tempo indeterminato.
La seconda riguarda invece l’applicazione a sviste di minor conto delle medesime sanzioni per utilizzo fraudolento. Per meglio chiarire si applica la medesima sanzione a chi, rispettando formalmente le condizioni dell’art.11, fa svolgere al tirocinante un vero e proprio lavoro dipendente e a chi svolge un vero e proprio tirocinio con un giovane che si è laureato da un anno e 15 giorni (per una svita formale).
Inoltre gli ispettori potranno procedere alla diffida accertativa per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell’utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.
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