Alcune retribuzioni convenzionali 2009
Com'è noto, per le categorie di assicurati Inail che non hanno una retribuzione effettiva, la legge prevede delle «retribuzioni convenzionali» alcune delle quali (ad esempio quelle dei lavoratori dell'area dirigenziale; dei soci e dei familiari coadiuvanti di aziende non artigiane e degli associati in partecipazione a imprenditori non artigiani nelle province in cui non sono state fissate con appositi D.M. emessi ex art. 118 del D.P.R. n. 1124/1965; dei partecipanti all'impresa familiare; degli allievi dei corsi di formazione professionale; dei tirocinanti, degli stagisti, ecc.) sono agganciate al minimale e al massimale per la liquidazione delle rendite Inail per inabilità permanente di cui all'art. 116 del citato D.P.R. n. 1124/1965. I valori del minimale e del massimale di rendita validi per l'anno 2009 sono stati stabiliti con il D.M. 12 giugno 2009 (G.U. n. 185/2009) e tornano a decorrere dal 1° luglio 2009, dopo che l'eccezionale situazione normativa verificatasi per l'anno 2008, ne aveva stabilita la decorrenza al 1° gennaio, dando così la possibilità di adottare un unico periodo retributivo per l'intero anno 2008.
Quest'anno invece, nel determinare le retribuzioni imponibili ai fini Inail degli assicurati sopra citati per l'anno 2009, occorrerà di nuovo tenere conto, e rapportare opportunamente ai periodi, i due diversi valori annuali del minimale e del massimale previsti per i due semestri 2009, come segue:
retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita:
• periodo 1.1.2009/30.6.2009: € 13.899,90 annui;
• periodo 1.7.2009/31.12.2009: € 14.349,30 annui;
retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita:
• periodo 1.1.2009/30.6.2009: € 25.814,10 annui;
• periodo 1.7.2009/31.12.2009: € 26.648,70 annui.