Sconto per l'inserimento lavorativo dei disabili
L'art. 13 della legge n. 68/1999, nella sua stesura originaria, prevedeva la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai lavoratori disabili colpiti dalle invalidità, minorazioni e handicap espressamente individuati dalla norma citata, purché assunti ai sensi della legge medesima.
Tale beneficio, peraltro nelle sole regioni in cui erano stati stipulati specifici protocolli d'intesa tra Inps, Inail e le varie amministrazioni regionali, poteva essere usufruito per il tramite dei predetti Istituti previdenziali e, per quanto riguarda in particolare l'Inail, poteva essere applicato in occasione dell'annuale autoliquidazione dei premi.
L'art. 37 della legge n. 247/2007 ha però sostanzialmente riformato, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la previgente normativa, sostituendo il sistema della fiscalizzazione dei premi assicurativi con un nuovo sistema che prevede un contributo all'assunzione che viene però erogato direttamente dalle regioni e dalle province autonome.
Questo vuol dire che le nuove agevolazioni, anche nelle regioni dove l'Inail aveva stipulato le convenzioni, che sono ormai da ritenere risolte di diritto, non possono più essere usufruite in occasione dell'autoliquidazione dei premi, dopo che lo scorso anno si è esaurito l'iter procedurale per le autorizzazioni che erano state concesse alle aziende entro la fine dell'anno 2007.
Ciò stante, si può confermare che l'autoliquidazione Inail 2009/2010 non potrà tenere conto, in nessun caso, delle agevolazioni contributive per l'inserimento lavorativo dei disabili, il cui riconoscimento dovrà pertanto essere sempre richiesto dalle aziende direttamente ai competenti servizi delle amministrazioni locali interessate.