Sconto edili
Una delle più importanti agevolazioni contributive è senz'altro quella prevista dalla legge n. 341/1995 a favore dei datori di lavoro che esercitano attività edile, i cui criteri applicativi, però, sono stati di recente modificati ai sensi dell'art. 1, c. 51, legge n. 247/2007. Infatti, nel rispetto del termine di legge, il D.M. 16 luglio 2009 (G.U. n. 239/2009) ha confermato il beneficio anche per l'anno 2009 e ha fissato la misura dello sconto all'11,50%, la stessa già stabilita per l'anno precedente. Ciò vuol dire che in occasione dell'autoliquidazione Inail 2009/2010 le imprese edili individuate dai codici Istat 1991 dal 45.1 al 45.45.2, iscritte alla Cassa edile e che occupano operai che osservano un orario di lavoro di 40 ore settimanali (esclusi quindi i dipendenti part-time) possono applicare l'agevolazione in parola, ma esclusivamente ai premi relativi all'anno 2009, dal momento che il citato D.M. ha allo stato ratificato la concessione dello sconto soltanto per quell'anno.
Come in precedenza, sarà ancora necessario compilare e produrre alla Sede Inail competente entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione (16 febbraio 2010) il modulo di autocertificazione attestante l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge n. 248/2006, modulo che è reperibile all'interno del sito Internet dell'Istituto (www.inail.it). Pertanto, per agire correttamente in autoliquidazione, sarà necessario calcolare il premio di regolazione, vale a dire quello dovuto a conguaglio per l'anno 2009 sulle retribuzioni imponibili erogate nel periodo, tenendo conto e applicando lo sconto dell'11,50% sia sul premio infortuni, sia sull'eventuale premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi o l'asbestosi, ma non sui premi speciali unitari dei titolari artigiani e dei loro familiari coadiuvanti, e dei soci lavoratori di società artigiane. Non si dovrà, invece, tenere conto in nessun caso della predetta riduzione contributiva dell'11,50% nel calcolo della rata di premio da anticipare per l'anno 2010 su retribuzioni presunte, perché l'eventuale conferma dell'entità dello sconto anche per l'anno 2010 è demandata dalla legge a un ulteriore D.M. che dovrà essere emanato entro il 31 luglio 2010.