Sconto per gli autotrasportatori con dipendenti
L'art. 45, c. 1, lett. b) della legge n. 488/1999 prevedeva una riduzione dei premi a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi, peraltro destinata ai soli lavoratori dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli.
Nel tempo tale sconto è stato più volte prorogato assumendo di anno in anno percentuali diverse, fino a quando il Ministero dei trasporti non ha reso noto che, a seguito di specifici impegni assunti dall'Italia con la Commissione Europea, lo sconto, che era stato considerato un aiuto di Stato illegittimo, non poteva più essere concesso con le previgenti modalità, e doveva quindi essere eliminato.
Ecco il motivo per cui in occasione dell'autoliquidazione Inail 2009/2010 non potrà più essere applicato, né alla regolazione 2009 né alla rata 2010 lo sconto autotrasportatori, perché a decorrere dall'anno 2009 è stato ufficialmente e definitivamente abolito. In realtà l'art. 29, c. 1-bis, D.L. n. 207/2008, conv., in legge n. 14/2009 prima, e il D.M. 30 marzo 2009 (G.U. n. 161/2009) poi, hanno fatto sì che l'abolizione di questa agevolazione contributiva a favore degli autotrasportatori riguardasse più la forma che la sostanza, perché lo sconto, proprio a decorrere dall'anno 2009, è stato infatti solo spostato, e trasferito sui tassi di premio che le voci 9121 (trasporto con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio, ecc.) e 9123 (trasporto con veicoli a motore in genere) delle vigenti Tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000 (gestione industria, artigianato e terziario) prevedono per l'assicurazione dei dipendenti delle imprese di questo settore. La riduzione dei tassi, diversamente calcolata per singola gestione tariffaria in funzione dell'andamento infortunistico delle due predette voci dell'autotrasporto, ha comportato un abbattimento piuttosto differenziato dei tassi medi di tariffa, allo stato per i soli anni 2009 e 2010, in considerazione della diversa entità delle risorse economiche che sono state stanziate dalle autorità di governo per i due anni.
È da notare che gli allegati al citato D.M. 30 marzo 2009 riportano i nuovi tassi medi scontati in valori assoluti, ma si è del parere che sia più significativo e certamente meglio comprensibile considerare le riduzioni in valori percentuali, in modo da poterne avere migliore contezza e poterle più facilmente traslare sui tassi di premio applicati che l'Inail ha adottato per l'azienda in virtù delle oscillazioni in godimento per gli anni 2009 e 2010.
Questa lettura consente, quindi, di affermare che lo sconto a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi che occupano dipendenti è per il 2009 comunque superiore al 30% (34,61% per la gestione industria; 33,08% per la gestione artigianato e 34,55% per la gestione terziario), mentre per il 2010 si è attestato solo di poco sopra il 10% (11,54% sia per la gestione industria che per la gestione artigianato e 10,91% per la gestione terziario). I nuovi tassi applicabili per il 2009, ricalcolati sulla base dei nuovi tassi medi ridotti, sono già stati notificati dall'Inail alle aziende interessate all'indomani dell'entrata in vigore del D.M. 30 marzo 2009, mentre i tassi applicabili per il 2010 che l'Istituto ha di recente notificato con il Mod. 20 SM sono stati calcolati tenendo direttamente conto dei nuovi tassi medi ridotti, e quindi risultano già opportunamente scontati a norma di legge.