Nel 2004 la Cassa dei commercialisti (CNPADC) ha varato una riforma che ha rivisto la contribuzione e l’età minima per la pensione di vecchiaia. Il sistema di calcolo è contributivo per l’anzianità maturata dal 2004 in poi.
Non preoccupa più di tanto i commercialisti la verifica di sostenibilità, prevista dalla Finanziaria del 2007, alla quale il ministero del lavoro sta sottoponendo in questo periodo i bilanci delle casse professionali.
Nel 2004 la CNPADC ha varato una riforma con la quale sono state create le premesse per mantenere in equilibrio i conti almeno per i prossimi 30 anni.
Le linee portanti poggiano su una revisione della contribuzione, con criteri di flessibilità per favorire i più giovani, e su un calcolo della pensione con il sistema contributivo per l’anzianità maturata dal 2004 in poi.
Iscrizione
Dal 2005 ragionieri e commercialisti sono iscritti in unico Albo professionale ma per la previdenza restano due casse distinte. E la mancata unificazione sta creando non pochi problemi soprattutto per quanto riguarda l’iscrizione degli esperti contabili, cioè dei laureati triennali con tirocinio iscritti nella sezione B dell’albo unico.
La Cassa dei ragionieri non ritiene infatti accettabile la posizione della cassa cugina che ne rivendica in via esclusiva l’arruolamento.
La questione è ora nella mani del ministero del Lavoro che dovrà decidere, resumibilmente con un intervento legislativo, quale delle due casse devono iscriversi i giovani professionisti.
Contributi
La riforma del 2004 ha modificato profondamente il sistema di contribuzione introducendo un‘aliquota flessibile che va dal 10 al 17% del reddito professionale netto, nei limiti di un massimale (155.000 euro nel 2009) aggiornato ogni anno con gli indici Istat.
E’ previsto comunque un contributo minimo che quest’anno è di 2.320 euro . Al contributo soggettivo si aggiunge una quota integrativa del 4% con un minimale che è di 696 euro nel 2009.
Per completare il quadro, vanno ricordate le agevolazioni previste per i giovani sotto i 35 anni. Per i primi tre anni di iscrizione possono versare il contributo soggettivo con un‘aliquota ridotta 8%) ed essere esonerati dal pagamento del contributo integrativo.
Pensione di vecchiaia
L’età minima per la pensione di vecchiaia è stata gradualmente aumentata da 65 a 70 anni.
Come si può vedere dalla tabella, sono state introdotte delle norme transitorie che consentono di andare in pensione a un’età intermedia se si possono far valere più di 30 di contribuzione. Quest’ultimo requisito è stato inoltre abbassato a 25 anni per coloro che chiedono la prestazione al compimento del 70° anno di età. In mancanza dei requisiti sopra indicati i commercialisti possono ottenere la pensione contributiva se possono far valere almeno 62 anni di età e 5 di contribuzione.
Gli iscritti che non hanno raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione possono ottenere dalla Cassa la restituzione delle somme versate maggiorate degli interessi.
Pensione di anzianità
Per i commercialisti il trattamento anticipato prende il nome di pensione di vecchiaia anticipata che si può ottenere dai 61 anni in poi se sono versati almeno 38 anni di contributi. Non è richiesto un limite minimo di età se si possono far valere 40 anni di contribuzione.
La pensione è subordinata all’apertura delle famose finestre che si aprono dal primo mese terzo trimestre successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti. Quella dei commercialisti è una delle poche casse in cui la concessione del trattamento anticipato non è incompatibile con l’esercizio della professione e non comporta tagli all’importo maturato.
Calcolo della pensione
L’aspetto maggiormente innovativo della riforma varata nel 2004 riguarda i criteri per il calcolo della pensione.
Per garantire l’equilibrio del sistema nel lungo periodo, la Cassa dei commercialisti ha scelto il sistema contributivo salvaguardando tuttavia le aspettative degli iscritti delle diverse generazioni.
Per i meno giovani il nuovo sistema è ancorato al principio del pro-rata, per cui la pensione resta retributiva per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre del 2003 e contributiva per i periodi successivi. I coefficienti di trasformazione del montante su cui viene calcolata la quota contributiva premiano inoltre coloro, e non sono pochi, che lasciano la professione dopo il 65° anno di età.
I requisiti per la pensione di vecchiaia
Anno di nascitaEtà minimaContribuzione minima richiesta
Fino al 19396530
1940-1941 6631
1942-1943 6732
1944 in poi 6833
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