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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
C.c.n.l. per gli studi professionali

Conciliazione e arbitrato negli studi professionali

di Pietro Zarattini
Il rinnovo del c.c.n.l. per gli studi professionali ha provveduto al recepimento delle norme del "collegato lavoro" concernenti le procedure di conciliazione e arbitrato, ha costituito un fondo per il rimborso delle spese a favore dei lavoratori ed ha aperto la strada all¿istituzione delle camere arbitrali.

Il contratto collettivo per i dipendenti degli studi professionali (cfr.), rinnovato il 29 novembre 2011, ha adeguato le previgenti procedure contrattuali in materia di conciliazione e arbitrato alle novità recate dal “collegato lavoro” (L. n. 183/2010) che ha reso disponibili una pluralità di strumenti per la composizione extragiudiziale delle controversie di lavoro.

Secondo la legge i lavoratori possono promuovere un tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 410 c.p.c.) o avvalersi delle modalità contrattuali di conciliazione (art. 412-ter c.p.c.). Le parti possono altresì affidare la soluzione della controversia ad un collegio di arbitri:

a) in qualunque fase del tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 412 c.p.c.);

b) innanzi al collegio costituito direttamente dalle stesse parti, a prescindere dalla sussistenza di previsioni al riguardo nella contrattazione collettiva (art. 412-quater c.p.c.);

c) secondo le modalità previste dai contratti collettivi (art. 412-ter c.p.c.); d) presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003.

In conformità al nuovo modello il rinnovo contrattuale ha ritoccato le procedure esperibili in sede sindacale, a norma degli artt. 10-11, presso organismi radicati a livello territoriale.

A) Commissione di conciliazione

L’art. 10 del contratto collettivo di categoria prevede la costituzione di una commissione paritetica provinciale per l’espletamento del tentativo di conciliazione presso la sede territoriale dell’organizzazione datoriale o presso l’ente bilaterale regionale, se costituito. L’intervento della commissione viene richiesto dall’organizzazione dei datori di lavoro o dei lavoratori cui si è in precedenza rivolta la parte interessata alla definizione della controversia.

La commissione paritetica convoca le parti ed espleta il tentativo di conciliazione entro termini stabiliti (la commissione provvede alla convocazione entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta; il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 40 giorni dall’istanza iniziale). Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti possono adire il collegio arbitrale.

B) Collegio arbitrale

L’art. 11 del contratto collettivo di categoria affida alle associazioni sindacali territoriali il compito di istituire un collegio di arbitrato provinciale per la definizione delle controversie non risolte in sede conciliativa. La richiesta viene inoltrata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione, attraverso l’organizzazione cui la parte aderisce e/o conferisce mandato, al collegio e all’altra parte che deve manifestare a sua volta la propria adesione entro i successivi 15 giorni. Entrambe le parti possono rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare al collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

Il collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione dei datori di lavoro, un altro designato dalla organizzazione sindacale cui il lavoratore è iscritto o ha conferito mandato, un terzo con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni, che dura in carica un anno ed è rinnovabile. In caso di mancato accordo, il terzo membro del collegio verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista preventivamente concordata ovvero, in ultima istanza, sarà designato dal presidente del tribunale competente per territorio. Il presidente del collegio fissa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta la data di convocazione del collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria. Il collegio emette il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

I compensi per gli arbitri sono stabiliti in misura fissa. Presso l’ente bilaterale verrà costituito un fondo per il rimborso delle eventuali spese poste a carico del lavoratore soccombente (compenso per il presidente del collegio e per l’arbitro di parte).

C) Camere arbitrali

In aggiunta alle procedure sopra illustrate, il rinnovo contrattuale attribuisce la facoltà di istituire camere arbitrali all’ente bilaterale nazionale, abilitato allo svolgimento di tale attività dall’art. 31, c. 12, L. n. 183/2010, in quanto organo di certificazione. Questa procedura arbitrale riguarda anche le controversie sorte tra le parti dei rapporti di lavoro parasubordinato.

Sullo stesso argomento

- "", di P. Zarattini del 12 dicembre 2011

- "", di P. Zarattini del 20 dicembre 2011

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03/01/2012
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