La Costituzione della Repubblica (art. 32) riconosce specifica tutela alla salute delle persone che, in quanto diritto del singolo e interesse della collettivita` , rappresenta un «bene giuridico» primariamente protetto, per cui il danno biologico o danno all’integrita` fisica o alla salute delle persone assume particolare valenza, oltre che nella societa` civile, anche nel mondo del lavoro (art. 2087 c.c.). In realta` le problematiche che attengono all’indennizzo del danno biologico, lavorativo o meno, nonche´ , nei casi previsti, al danno differenziale, sono in gran parte condizionate dalla giurisprudenza che ha nel tempo contribuito prima a formare e poi a consolidare le regole che disciplinano oggi questi istituti.