Conclusioni
Concludendo, è interessante osservare come in materia giuslavoristica, e anche in tale provvedimento, la protezione dei dati personali si associ a un opportuno, quanto giusto, favor verso il lavoratore, sulla base dell'indefettibile presupposto della sua inevitabile debolezza socio-economica - di volta in volta di vario grado di intensità - rispetto alla controparte datoriale e alla sua libertà e potere di organizzazione.
Inoltre, non può non dirsi che chiaramente l'efficacia di tutela dei dati personali di questa nuova autorizzazione, pur ben ponderate e calibrate sui singoli settori, dipenderà molto dall'osservanza, e dal graduale adeguamento dei titolari ai principi fondamentali in materia di trattamento, di cui si è detto sinteticamente, quale limite invalicabile.
Limite, oltre il quale il trattamento dei dati diverrebbe illecito, con la necessaria applicazione delle previste sanzioni amministrative, oltre che bisognoso di valutazione apposita da parte dell'Autorità e non più certo esonerabile a priori in virtù del provvedimento autorizzatorio in questione di volta in volta in rilevo nel caso concreto.
Regime autorizzatorio che evidentemente vale solo in presenza contestuale di tutti i requisiti e condizioni previste dalla relativa disciplina dei provvedimenti di riferimento.
Di seguito, in via esemplificativa, ad attestare i diversi e complessi profili di privacy dei lavoratori e gli interventi del Garante a sua tutela, sempre in chiave di «procedimentalizzazione» dell'attività di trattamento dei dati personali svolta dal datore di lavoro, si riportano alcuni significativi e recenti provvedimenti dell'Autorità di varia tematica. Precisamente, ci si riferisce alle seguenti tematiche, che investono più tipi di dati dei lavoratori in rilievo nell'ambito del rapporto di lavoro.