Assunzione ultra cinquantenni
La norma dispone, inoltre, il prolungamento della durata della riduzione contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 a favore di coloro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva. La riduzione contributiva è concessa su domanda, nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010 (comma 135).
Come noto, l'articolo 25, comma 9, e l'art. 8, comma 2, prevedono:
• per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni (art. 25, comma 9);
• la possibilità di assumere i lavoratori in mobilità con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi (art. 8, comma 2).