Lavoratori in mobilità
Appare utile richiamare le misure che, al fine di agevolare il reimpiego dei lavoratori che hanno perso il lavoro, sono state introdotte dall'art. 8, commi 2 e 4, e dall'art. 25 della legge n. 223/1991 a favore dei datori di lavoro di qualunque settore che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. I benefici spettano a condizione che il datore di lavoro non abbia effettuato riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, a meno che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato. Le assunzioni possono essere effettuate con contratto a termine, anche a tempo parziale, per un massimo di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto, oppure a tempo indeterminato fin dall'inizio. In caso di assunzione a termine, per un massimo di dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, mentre la contribuzione a carico del lavoratore è nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro ha diritto ad ulteriori dodici mesi di agevolazione contributiva. Qualora il lavoratore assunto sia beneficiario dell'indennità di mobilità e l'assunzione avvenga a tempo pieno, al datore di lavoro viene riconosciuto un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale contributo viene erogato per un massimo di:
• 12 mesi per i lavoratori con età fino a 50 anni;
• 24 mesi per lavoratori con età superiore a 50 anni;
• 36 mesi per le aree del Mezzogiorno o nell'ambito delle circoscrizioni in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.
Qualora l'assunzione avvenga direttamente a tempo indeterminato, per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Inoltre, se il lavoratore percepisce l'indennità di mobilità (e l'assunzione è a tempo pieno), al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per la durata di cui sopra. L'articolo 2, comma 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, stabilisce che il diritto ai benefici economici non spetta con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.