Assunzione lavoratori diversamente abili
L'art. 13, comma 1, della legge n. 68/1999, come modificato dalla legge n. 247/2007, stabilisce che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo per le assunzioni dei disabili, da far valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e nei limiti delle disponibilità annualmente assegnate con apposito D.M., «nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento (...)» e «nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento (...)».
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato, con interpello n. 80 del 22 dicembre 2009, che a seguito del passaggio dal sistema della fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali a quello del contributo diretto al datore di lavoro privato che procede alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999, è venuta meno la facoltà per le Regioni di stipulare Convenzioni quadro con gli Enti di previdenza obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91. Comunque, «al fine di salvaguardare la posizione giuridicamente rilevante dei datori di lavoro che entro la data del 31 dicembre 2007 hanno stipulato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999, con il competente Servizio provinciale, Convenzioni di inserimento lavorativo, - con possibilità per gli stessi di essere ammessi al beneficio di cui al modificato art. 13 della legge n. 68/1999 (...) agli stessi deve essere assicurato il beneficio della fiscalizzazione fino all'ultima assunzione del disabile dedotto in convenzione. La predetta determinazione trova la sua legittimazione nel fatto che anche per l'anno 2008 si è provveduto ad effettuare con Decreto Direttoriale del 21 novembre 2008 il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (...) sulla base delle comunicazioni effettuate da ogni singola Regione o Provincia autonoma, utilizzando per il riparto le modalità e i criteri dell'anno precedente».