Cooperative in stato di crisi
L'articolo 4, comma 1, della legge n. 142/2001 stabilisce che «ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6». Il richiamo a quest'ultima disposizione, che prevede al comma 1, lett. e) proprio la possibilità di deliberare «all'occorrenza, un piano di crisi aziendale», stante l'eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, sembra consentire, secondo il parere espresso dal Ministero del lavoro con interpello n. 48/2009, il superamento della generale disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, in base al quale «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Per il periodo di durata del piano di crisi aziendale, l'obbligazione contributiva è, pertanto, determinata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989.