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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Iter DL Semplificazioni

Lavoro, interventi per lo sviluppo o misure ancora in sviluppo?

di Giulio Bruno
Il D.L. Semplificazioni e sviluppo contiene una serie di interventi diretti ad incidere anche in ambito lavoristico. Tra le altre, introduce misure di semplificazione in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il testo originario dell’art. all’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro conceda l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza:

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Al fine di rendere più celere la procedura, il DL in esame ha previsto che la Direzione Territoriale del Lavoro debba occuparsi solo delle richieste di astensione anticipata dal lavoro nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e nel caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. In presenza di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, non è più competente la DTL, ma l’ASL.

Sono state poi previste semplificazioni anche in materia di assunzione di lavoratori extra UE.

La comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con tale disposizione, pertanto, il datore di lavoro non ha più l’onere di effettuare una doppia comunicazione (quella relativa al permesso di soggiorno e quella relativa all’assunzione dell’extracomunitario), in quanto la prima assorbe la seconda.

Ulteriori agevolazioni sono previste nel caso in cui il lavoratore extracomunitario sia assunto per l’espletamento di un lavoro stagionale.

Nel caso in cui la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente ed il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, lo sportello unico per l'immigrazione ha venti giorni per comunicare al datore di lavoro il proprio diniego; in mancanza di tale comunicazione la richiesta si intende accolta.

E’ stata quindi introdotta una forma di silenzio- assenso.

Qualora più datori di lavoro, oltre al primo, impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, l’autorizzazione può essere rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare.

Il Governo è poi intervenuto a disciplinare il comportamento del personale ispettivo del Ministero del Lavoro a fronte di omesse registrazione di scritture obbligatorie.

E’ stato specificato che la nozione di “omessa registrazione” si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione.

Mentre col regime precedente, qualora il servizio ispettivo si fosse imbattuto in una serie di omesse registrazioni avrebbe dovuto procedere a tante sanzioni per quanto fossero le violazioni, con la nuova disciplina, poiché le scritture omesse andranno valutate complessivamente, il servizio ispettivo dovrà procedere all’applicazione di un'unica sanzione.

Al fine di contenere e migliorare la gestione del contenzioso legale nelle materie previdenziali e assistenziali è stato previsto che, in via sperimentale, per gli anni 2012 e 2013, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad avvalersi di avvocati professionisti esterni per l’attività di difesa, rappresentanza e assistenza in giudizio in tutte le sedi giudiziarie.

Forme di semplificazione sono state previste in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio.

Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

In tal caso, secondo la nuova disciplina, dell'avvenuta assunzione non deve essere più data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni.

Sono state introdotte, infine, norme in favore dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Secondo la precedente disciplina, gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo, pari a lire 500 milioni annui, erano posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versava annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro.

Con la nuova normativa gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a euro 413.166,00 annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a euro 250.000,00 annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Copyright © - Riproduzione riservata

02/02/2012
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