Il recente rinnovo del c.c.n.l. per gli studi professionali ha interamente riscritto la disciplina dell'apprendistato sulla base del T.U. 167/2011. Le clausole contrattuali disciplinano le tipologie previste dalla legge e prevedono per la prima volta l'utilizzo del contratto di apprendistato in funzione dell'accesso all'abilitazione professionale da parte dei giovani praticanti.
Nel rinnovo contrattuale per i dipendenti dagli studi professionali, intervenuto lo scorso 29 novembre, suscitano particolare interesse le disposizioni contenute nel titolo IX, dedicato all’apprendistato. Il rinnovo si colloca dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, e tiene dunque conto degli interventi del legislatore volti a razionalizzare il quadro normativo.
Il contratto collettivo traguarda le tipologie di contratto, per così dire, tradizionali – introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, l’apprendistato di alta formazione e ricerca – ed enuclea, nell’area dell’alta formazione, il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche al quale viene data autonoma rilevanza e, in prospettiva, autonoma disciplina.
Nelle note che seguono saranno evidenziati i profili più significativi del nuovo assetto contrattuale. E’ opportuno peraltro precisare che, come recita la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 33, i rapporti di apprendistato già stipulati e ancora in corso al 29 novembre 2011 continueranno ad essere disciplinati secondo il precedente trattamento economico e normativo. Questo stesso precedente trattamento si applicherà, inoltre, per i nuovi contratti di apprendistato che saranno stipulati durante il periodo semestrale di transizione nei casi previsti dall’art. 7, c. 7, D.Lgs. n. 167.
Regole comuni
L’art. 27 del c.c.n.l. prevede per tutti i tipi di apprendistato:
- l’assunzione con contratto da redigere in forma scritta. Può essere utilizzato lo schema allegato al testo contrattuale;
- la presenza di un tutor interno con il compito di seguire l’attuazione del programma formativo che costituisce l’oggetto del contratto di apprendistato. Tale incarico può essere rivestito dal titolare o da altro professionista dello studio ovvero da un soggetto a tal fine delegato in possesso della qualifica individuata nel piano formativo e di competenze adeguate;
- la validità, ai fini della durata dell’apprendistato, dei periodi di lavoro prestati in precedenza presso altri datori di lavoro per lo stesso profilo professionale, a condizione che l’addestramento sia riferito alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore a un anno;
- limiti di durata del periodo di prova, fissati a 60 giorni di lavoro effettivo per i livelli 4 e 4S ed a 90 giorni negli altri casi;
- prolungamento per taluni casi di assenza: il periodo di apprendistato viene prolungato in pari misura in relazione alle assenze di durata superiore a 30 giorni per malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali;
- l’equiparazione del trattamento economico e normativo per gli eventi di malattia e infortunio a quello ordinario dei lavoratori qualificati.
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve certificare e comunicare all’apprendista l’avvenuta formazione e attribuirgli la relativa qualifica professionale.
Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Questa tipologia contrattuale, correlata anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione per i giovani tra i 15 ed i 25 anni di età, non è al momento utilizzabile dai datori di lavoro. Il c.c.n.l. ipotizza, all’art. 28, la stipulazione di accordi a livello nazionale o regionale per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione nel rispetto degli standard fissati dalle singole regioni, titolari della competenza in materia.
Il contratto di categoria stabilisce comunque fin d’ora la progressione retributiva da applicare agli apprendisti. La durata massima del periodo è fissata in tre anni (quattro anni nel caso di diploma quadriennale regionale) dall’art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 167.
|
Periodo di apprendistato
|
Retribuzione
(*) |
|
primi 12 mesi
|
45%
|
|
da 13 a 24 mesi
|
55%
|
|
oltre 24 mesi
|
65%
|
|
(*) calcolata in misura percentuale sulla retribuzione tabellare corrispondente al livello di destinazione.
|
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Questo tipo di apprendistato, la cui durata può variare tra 30 e 36 mesi, è regolato dall’art. 29 del contratto collettivo che lo ammette per tutte le qualifiche, con esclusione del livello 5. La formazione teorico-pratica dell’apprendista è garantita dall’effettuazione di un numero minimo di ore di formazione, comprese nel normale orario di lavoro, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Non possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti (a tal fine non si computano i rapporti risolti durante il periodo di prova ed i casi di dimissioni e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). L’indicato limite percentuale non si applica se nel periodo di osservazione è scaduto un solo contratto o qualora il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze più di tre lavoratori.
|
Livello di destinazione
|
Periodo di apprendistato
|
Ore complessive di formazione (*)
|
|
Q – 1 – 2
|
30 mesi
|
300
|
|
3 S – 3 – 4 S – 4
|
36 mesi
|
360
|
|
(*) di cui 120 nel primo anno.
|
|
Periodo di apprendistato
|
Retribuzione
(*) |
|
primi 12 mesi
|
70%
|
|
da 13 a 24 mesi
|
85%
|
|
oltre 24 mesi
|
93%
|
|
(*) calcolata in misura percentuale sulla retribuzione tabellare corrispondente al livello di destinazione.
|
Apprendistato di alta formazione e ricerca
E’ disciplinato dall’art. 30 del contratto collettivo, che lo riserva alle qualifiche inserite nei livelli Q, 1 e 2. La durata del contratto e l’iter formativo dell’apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari. Qualora l’apprendista accumuli un notevole ritardo nel percorso formativo può essere prevista la conversione in contratto di apprendistato professionalizzante.
|
Periodo di apprendistato
|
Retribuzione
(*) |
|
primi 12 mesi
|
40%
|
|
da 13 a 24 mesi
|
50%
|
|
oltre 24 mesi
|
60%
|
|
(*) calcolata in misura percentuale sulla retribuzione tabellare corrispondente al livello di destinazione.
|
Apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
L’art. 5, D.Lgs. n. 167, consente l’assunzione con contratto di apprendistato, nell’area dell’alta formazione, dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che intendono svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Si tratta dell’attività che deve essere obbligatoriamente svolta dal praticante presso un professionista abilitato, secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza, prima di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della professione.
L’istituto non è ancora operativo in quanto le parti stipulanti del contratto di categoria hanno rinviato a futuri incontri la stesura di una compiuta disciplina. A questo fine l’art. 31 prevede un termine piuttosto stretto (tre mesi).