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venerdì 10 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Il progetto di riforma del diritto sindacale

Lo stato di transitoria permanenza del regime costituzionale ex art. 39 e il regime generale delle libertà ed attività sindacali nel DDL Ichino

Pasquale Dui - Professore a contratto di Diritto Sindacale presso l'Università degli studi Milano Bicocca
Prosegue l'iniziativa di Osservatorio del Lavoro volta a diffondere nonchè a stimolare il dibattito sui due progetti di riforma presentati il mese scorso del Prof. Sen. Ichino al Senato della Repubblica, proponendo un commento al ddl n. 1872 sul diritto sindacale nonchè uno stralcio della Relazione introduttiva di accompagnamento

tratto da l' Osservatorio del lavoro

Personalmente ho sempre trovato interessante e stimolante scorrere i testi dei disegni di legge, anche in altri rami del diritto, indipendentemente dalla circostanza che fossero destinati, come spesso accade, per svariate ragioni, spesso politiche, ad una semplice proclamazione di intenti e di idee, quale necessario stimolo al dibattito degli addetti ai lavori, dei commentatori di ogni genere e, non da ultimo, degli stessi ambienti scientifici, in quest’ultimo caso, ovviamente, con tutte le cautele raccomandabili.
Considerato che l’ordine di scuderia è improntato sul concetto e sulle esigenze di semplificazione, comincerò da questo aspetto.

Semplificazione del diritto sindacale
Parlare di semplificazione con riferimento al diritto sindacale suona invero un po’ eccessivo, quanto meno per l’implicito giudizio di disvalore sottinteso nel riferimento alla legislazione vigente. È ben noto, infatti, che, quanto a complessità e vastità, la legislazione del lavoro e previdenziale è seconda (forse) solo a quella tributaria, mentre la legislazione sindacale, riguardata nella sua essenza, è immune dal difetto di cronica ipertrofia che caratterizza le altre materie. In questi termini, ben si comprende, da un lato, la proposizione di due distinte proposte di legge, imposta peraltro anche dalle diversità genetiche e strutturali di fondo, e, dall’altro, l’intitolazione stessa dei disegni di legge, rispettivamente:
DDL n. 1873/2009 - Semplificazione e ricodificazione del diritto del lavoro, per la sua universalizzazione e l’ampliamento del suo campo di applicazione effettivo;
DDL 1872/2009 - Superamento del regime di diritto sindacale transitorio. Disciplina dell’attività e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, dell’autotutela e della contrattazione collettiva.
In effetti, l’intitolazione riservata al diritto sindacale raccoglie ed esprime interamente i contenuti del relativo DDL, indicando espressamente le materie chiave di diretto intervento, laddove il DDL sul diritto del lavoro non può che riferirsi genericamente – nell’intitolazione – alla materia stessa nel suo insieme, seppure con l’accenno chiarificatore sulle finalità.

Efficacia generalizzata dei contratti collettivi
A questo punto, prendendo atto del primo e fondamentale intervento indicato a livello costituzionale, con la modificazione/attuazione dell’art. 39 Cost., mi viene spontaneo pensare al profilo insolito (uso, evidentemente, un eufemismo) dell’esistenza di una tale previsione al più elevato rango normativo, rimasta lettera morta per oltre 60 anni che, con un breve periodo di 24 parole (dove si riflette il ben noto stile asciutto e sintetico/essenziale del Prof. Ichino) è potenzialmente idonea a risolvere una annosa questione, quella relativa all’efficacia generalizzata dei contratti collettivi, che, di per sé ha sempre costituito e costituisce ancor oggi un fattore bloccante della piena operatività di tutto il sistema sindacale, ponendosi il contratto collettivo, nella sua interezza di contenuti, il guado necessario per superare il più rilevante ostacolo al funzionamento sia del diritto sindacale, sia, di conseguenza, del diritto del lavoro: la chiarezza dei contenuti base (leggi: economici, e normativi agli stessi direttamente connessi) del contratto individuale di lavoro.
Oggi non accade più, ma non molti anni or sono, l’impostazione tradizionale della manualistica di diritto sindacale era congegnata su una minuziosa descrizione dell’evoluzione storica della materia dagli albori della rivoluzione industriale al dopoguerra, per poi soffermarsi in una analitica e qualche volta esasperante analisi dell’art. 39 Cost., alla quale seguiva poi la notazione dell’inadempimento statuale in merito all’attuazione legislativa ordinaria dell’art. 39 stesso. Personalmente ho sempre trovato questa impostazione pedagogica un po’ contraddittoria, oltre che errata, dovendosi all’evidenza affrontare la materia – in questo caso – partendo proprio dalla conclusione, la suddetta inattuazione, per poi tentare di analizzare e spiegare i motivi.
Da notare che, mi riferisco ancora ad esperienze personali, poteva capitare spesso di venire in possesso di copie del codice civile nelle quali alla trascrizione integrale del gruppo di norme dall’art. 2067 all’art. 2077, poteva seguire una lettura che non tenesse in conto le precise note sulle abrogazioni, laddove operanti, e capitava quasi sempre di rilevare una certa logicità di fondo dell’intero sistema da esse concepito e disciplinato, seppure in carenza di quello che era l’elemento fondamentale – carente – dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi. Molto correttamente, dunque il DDL Ichino muove proprio dalla risoluzione di quel problema e dell’ostacolo che l’inattuazione cronica comporta anche oggi, in uno con lo sguardo al settore del pubblico impiego, nei comparti dove la regola dell’efficacia generalizzata opera ormai da tempo. Questo, in estrema sintesi, per dare al contratto collettivo il rango nobile che gli spetta nelle fonti del diritto del lavoro e del diritto sindacale, anche e soprattutto nella disciplina dei rapporti con il contratto individuale e con la contrattazione di livello intermedio, dove la disciplina prospettata nel DDL raggiunge, a mio avviso, il culmine della semplicità, disarmante nella sua essenzialità e fluidità di regolamentazione.

Rappresentanze sindacali aziendali
Volendo dare uno sguardo, a campione, a qualche ulteriore aspetto, mi sembra degno di nota il regime legale ipotizzato per la disciplina delle rappresentanze sindacali interne (che nel DDL conservano il nome di rsa), soprattutto nel profilo attinente ai rapporti con le associazioni sindacali che ne rappresentano, nei termini stabiliti, il riferimento genetico.

Diritto di sciopero nei servizi pubblici
Qualche perplessità devo forse rilevarla sulla ipotizzata disciplina del diritto di sciopero (mi riferisco a quello nei servizi pubblici) che, invero, mi pare ancora eccessivamente proceduralizzato, almeno nelle intenzioni, laddove la realtà quotidiana dimostra, invece, che ormai tale forma di lotta sindacale ha di fatto conquistato un posto tra le più spontanee – e per ciò stesso, dunque – libere azioni dei lavoratori.

Condotta antisindalae del datore di lavoro
Da ultimo, ho trovato molto interessante la parziale tipizzazione delle ipotesi di condotta antisindacale oggetto di possibili azioni di repressione da parte delle organizzazioni sindacali: in questo caso, posso affermare che di vera – parziale – semplificazione si tratta.

Per concludere, ringraziando per l’ospitalità in Questa Rivista e per l’occasione di commento al DDL del Sen. Prof. Ichino (il DDL n. 1872 dell’11 novembre 2009 è scaricabile sul sito  www.pietroichino.it), di cui si riporta, in accordo con il Sen. Prof. Ichino, la relazione introduttiva di accompagnamento, nella speranza che il dibattito si ampli e persista nel tempo, al di là del momento attuale di presentazione del progetto di legge, ed insista, soprattutto sul riferimento ai concetti – obiettivi – di semplificazione e razionalizzazione, i quali, una volta attuati, costituiscono, in questa particolare materia, già più della metà del lavoro di riforma

15/12/2009
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