Prospetto SS
Il prospetto contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.
Prospetto ST
Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.
Prospetto SV
Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale.
Prospetto SX
Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Modalità di compilazione della prima e della seconda sezione del prospetto ST
Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.
Si precisa che:
• nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale, 12/2009, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice «A» e nel punto 14 la data di versamento;
• nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2010 e riferite all'anno 2008, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre 2009 e nel punto 10 il codice «B»;
• nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2008 nei mesi di gennaio o febbraio 2010, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2009 e nel punto 10 rispettivamente il codice D per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice E per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
• per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr relativa al 2008 effettuato entro il 16 febbraio 2010 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2009 (cfr. circ. n. 34/2002).
Nel punto 2 deve essere riportato l'importo:
• delle ritenute operate;
• delle addizionali regionali trattenute;
• delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
• dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni Tfr, sui redditi emersi e sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.
Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2009, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare.
Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.
Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2009, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all'Irpef e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.
In tal caso, dovranno essere indicati:
• nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
• nei punti 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
• nel punto 7, l'importo da versare.
Si supponga a titolo esemplificativo che dall'esito delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta restituisca un credito di ritenute Irpef (100 euro) utilizzando parte del monte trattenute (440 euro) di addizionale regionale del mese di febbraio.
Seconda sezione del Prospetto ST:
punto 1, 02/2009;
punto 2, 440;
punto 4, 100;
punto 7, 340;
punto 11 3802;
punto 13, 05;
punto 14, 16/03/2009.
Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.
Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, il monte trattenute relativo alla medesima regione.
L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.
Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionali all'Irpef operate nell'anno 2009 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.
Nel punto 3 della prima sezione va indicato l'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare.
Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3.
Nel punto 4 va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nei punti 2 e 3 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.
In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:
• abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando:
- ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle a tassazione ordinaria operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- somme trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef;
- importi anticipati dal sostituto stesso;
• abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
• abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
• abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
• abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2007 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX).
• abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 186, successivamente prorogato dall'art. 15 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 assoggettate dal precedente sostituto d'imposta ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX).
Si precisa che, il sostituto qualora abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito:
• per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
• per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir;
deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice «T».
Si precisa che qualora il sostituto abbia utilizzato in compensazione interna il credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009, disposto dal decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168, deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In tal caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice Q.
Nel punto 5 va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2009 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX.
Nel punto 6 va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2 (es. anticipo sul Tfr versato nel 1997 e 1998; credito per i marittimi imbarcati). Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro).
La medesima risoluzione ha inoltre specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.
Il citato limite non trova applicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Nel punto 7 va indicato l'importo risultante dalla colonna «Importi a debito versati» del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8. In caso di versamenti per ravvedimento operoso effettuati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, l'importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo dei relativi interessi.
In caso di versamenti di ritenute Irpef, addizionali regionali all'Irpef, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel punto 8. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.
Nel punto 9 barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.
Importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione
Nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione Mod. 770/2010 Semplificato (sezione I del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata), l'ammontare del credito da riportare a colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2009:
SX 32 (colonna 2 - colonna 1) + SX33 (colonna 2 - colonna 1)
Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente (sezione III del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella colonna 2 è invece pari a:
SX 32 (colonna 2 - colonna 1)
Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (sezione IV del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella presente colonna è infine pari a:
SX 33 (colonna 2 - colonna 1)
Compilazione punto 10 Quadro ST
Per la compilazione del punto 10 del quadro ST devono essere utilizzati i seguenti codici:
A - se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
B - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2009 erogati entro il 12 gennaio 2010;
C - nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
D - se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2009 nel mese di gennaio 2010;
E - se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2008 nel mese di febbraio 2010;
F - presenza nella colonna «importi a debito versati» del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7 del prospetto ST;
K - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
L - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
N - se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionali all'Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
P - nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 assoggettate dal precedente sostituto d'imposta ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
Q - nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009, disposto dal decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168;
S - se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell'anno d'imposta corrente;
T - nel caso di utilizzo in compensazione interna (esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto) del credito:
• derivante dalle somme erogate a favore dei contribuenti a basso reddito;
• per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
• per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir;
Z - nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.