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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Regime sanzionatorio

Mod. 770: dichiarazioni correttive e integrative, ravvedimento operoso

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti

Obblighi dei soggetti incaricati

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. del 9 luglio 1997 n. 241.
È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, ha introdotto rilevanti novità in materia di sanzioni poste a carico dei soggetti che prestano l'assistenza fiscale e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Con la circolare n. 52/2007 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni, trattandosi di condotta illecita imputabile a un soggetto diverso dal contribuente, non collegata all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte da parte di quest'ultimo, non è classificabile quale violazione formale o sostanziale e quindi, nonostante la sanzione sia stata ricondotta nel settore amministrativo tributario, non è applicabile la disciplina del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997 in quanto «non compatibile». Resta perciò a tutt'oggi applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative stabilito dall'art. 8 della legge n. 689/1981, non operando invece il cumulo materiale (tante sanzioni per quante violazioni commesse) come nel caso di applicazione del ravvedimento operoso. L'applicabilità del ravvedimento operoso viene ora riconosciuta dall'Agenzia delle entrate con la circolare in commento e porta all'applicazione di una sanzione ridotta pari a € 43 (1/12 della sanzione minima di € 516) purché venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza dell'invio telematico (termine ultimo per considerare valida ancorché tardiva una dichiarazione). Tuttavia la stessa sanzione ridotta deve essere applicata per ogni dichiarazione tardivamente trasmessa, stante l'impossibilità di auto-applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, già chiarita dal Ministero delle finanze con la C.M. 180/E del 1998.
Per converso nel caso in cui l'intermediario abilitato non operi il ravvedimento operoso, in caso cioè di accertamento della violazione, torna applicabile la sanzione piena con applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981 trattandosi nel caso specifico di concorso formale (ideale) omogeneo che prevede una pluralità di fatti o eventi, i quali hanno in comune l'azione, o l'omissione, cioè il processo esecutivo. Il che sta a dire che è opportuno, in caso di violazioni che interessano una pluralità di dichiarazioni con trasmesse o trasmesse tardivamente, raffrontare la sanzione dovuta a seguito del ravvedimento operoso con quella derivante dall'applicazione del cumulo giuridico (3 volte l'importo della sanzione massima).
Con la circolare n.11/E del 19 febbraio 2008 l'Agenzia delle entrate ha precisato quanto riportato nel riquadro a fondo pagina.
È opportuno altresì sottolineare che sui soggetti incaricati incombono obblighi di informazione e comunicazione nei confronti del contribuente:
• rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. Come precisano le istruzioni per la compilazione del modello 770 l'impegno, rilasciato in forma libera deve, comunque essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'amministrazione dello Stato. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
• rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La suddetta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria;
• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia fino al termine del quarto anno successivo a quello oggetto della dichiarazione, per l'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

14/07/2010
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